Domanda
Questa amministrazione, in relazione a diversi appalti e contratti già conclusi, ha ricevuto numerose richieste di accesso civico generalizzato da parte di operatori economici che non sono risultati aggiudicatari degli stessi.
Alcune tendenti ad ottenere atti relativi alla fase dell’esecuzione del contratto.
In certi casi non viene esplicitata alcuna motivazione, in altri la motivazione è quella di “effettuare un controllo sulla corretta esecuzione degli appalti”. È possibile avere un chiarimento su come i RUP si debbano comportare ovvero se riscontrare positivamente o meno queste richieste?
Risposta
La questione dei rapporti tra accesso civico generalizzato (ovvero della possibilità di ottenere dati/atti deternuti dalla pubblica amministrazione senza alcuna motivazione specifica, considerato che lo scopo del FOIA è quello di alimentare un controllo sociale sull’attività della pubblica amministrazione e sulle modalità di spendita delle risorse pubbliche) è stata oggetto, effettivamente, di diverse interpretazioni. Ed ora, oggettivamente, risulta definitivamente risolto.
In particolare, in breve tempo, lo stesso Consiglio di Stato, con due diverse sentenze (sez. III, n. 3780/2019 e sez. V, n. 5503/2019) si è espresso in modo differente.
Con la prima delle sentenze citata, il giudice di Palazzo Spada ha ritenuto che la materia degli appalti deve ritenersi soggetta all’accesso civico generalizzato e l’incertezza interpretativa sarebbe determinata da una non chiara tecnica legislativa.
Di diverso approdo la più recente delle due sentenze che disconosce l’applicabilità dell’accesso civico generalizzato ai “casi” per i quali esiste già una disciplina specifica. È questo il caso dell’accesso agli atti dell’appalto che trovano una compiuta disciplina (e connessi limiti) nell’articolo 53 del codice dei contratti che, come noto, rinvia poi al quadro generale come delineato dall’articolo 22 della legge 241/90.
La soluzione, e pertanto la risposta, che deve essere preferita da parte del RUP è proprio quella contenuta nell’ultima delle sentenze citate da cui emerge che gli atti di gara (compresa gli atti relativi alla fase esecutiva e quindi della gestione del contratto) non sono soggetti all’accesso civico generalizzato.
In sostanza, l’accesso agli atti in parola (ed in particolare quelli afferenti la fase pubblicistica, ad esempio delle offerte dell’aggiudicatario) soggiace ai limiti di cui all’articolo 53 del codice che esige, come anche l’accesso documentale generale, una precisa posizione giuridica da tutelare.
Secondo il giudice una soluzione diversa deve passare per via legislativa.
Pertanto, in relazione al quesito posto (e nei termini in cui è stato espresso) il riscontro alle istanze presentate, se fondate sull’articolo 5 della decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016, deve essere di segno negativo.