Immobile ad uso ufficio non può usufruire dell’esonero IMU per abitazione principale

Con la pronuncia n. 9496 del 9/4/2024 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui un immobile accatastato come ufficio (A/10) non può usufruire dell’esonero dall’Imu per abitazione principale.

La Cassazione evidenzia che la classificazione in A/10 comporta un diverso calcolo dell’imponibile e ciò, proprio, in ragione della diversa destinazione d’uso. Inoltre, sulla rilevanza o meno della categoria catastale, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale, la Cassazione conferma l’orientamento formatosi in tema di Ici, secondo cui, ai fini del trattamento esonerativo, rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come «ufficio-studio», con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta (Cass. n. 4467/2017, n. 8017/2017).

Sulla rilevanza dell’effettiva classificazione catastale la Cassazione si è pronunciata anche in materia di IMU (Cass. n. 34690/2022). Se, infatti, spetta all’Amministrazione tracciare il reticolo generale di riferimento delle classi catastali, viceversa, incombe alla parte privata, proprietaria dell’immobile, l’onere di provare i requisiti per una diversa e più corretta classificazione (Cass. n. 31239/2017).

Nel caso in esame l’immobile era classificato nella categoria A 10, destinato ad uso ufficio e utilizzato dal contribuente come abitazione principale. Invero, in situazioni analoghe è stato affermato (Cass. n. 21332/2008) che non è conforme al dato normativo il principio per il quale l’oggettiva destinazione del bene ad abitazione principale è sufficiente per il riconoscimento dell’agevolazione, non essendo quest’ultima in alcun modo correlata al classamento catastale. Pertanto, il contribuente ha diritto all’agevolazione fiscale sull’abitazione principale solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che la prevedono. Il contribuente nel caso di specie non ha operato in tal senso, non avendo impugnato il precedente classamento in A 10. Né si ritiene possa avere rilevanza che l’immobile sia comunque classificato all’interno della categoria A, nella quale rientrano i beni a destinazione ordinaria, abitazioni con funzioni residenziali o uffici. Nello specifico, nella categoria A 10 rientrano i beni destinati ad uffici e studi privati e, dunque, con una destinazione d’uso diversa dall’abitazione. Non è un caso, infatti, che il metodo di determinazione della base imponibile è differente per gli immobili iscritti alla categoria A/10, proprio in virtù della peculiare destinazione. La normativa in esame, viceversa, riconosce il beneficio al possesso di immobili destinati ad abitazione, presupponendo che il bene sia appunto destinato ad abitazione.

Print Friendly, PDF & Email