Intervento su strada urbana di scorrimento soggetto ad aliquota IVA del 10%

Nella risposta ad interpello n. 80/2024 l’Agenzia delle entrate si è espressa in merito applicazione dell’I.V.A. agevolata del 10% ad interventi effettuati su una strada urbana di scorrimento qualificabile come opera di urbanizzazione primaria.

Il numero 127 quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 stabilisce che l’aliquota I.V.A. ridotta del 10% trova applicazione per le «opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865», all’interno delle quali rientrano le «strade residenziali». Il successivo numero 127 septies) della Tabella A, parte III, stabilisce che l’aliquota agevolata del 10% trova applicazione per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127 quinquies».

Come chiarito con la risoluzione 139/1994 per opere di urbanizzazione si intendono quelle che, a prescindere dal soggetto che le realizza (pubblico o privato), sono costruite nell’ambito in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare. Si deve intendere opera di urbanizzazione primaria la strada realizzata in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo; le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati, la cui concreta individuazione rientra nella competenza dei Comuni che, con gli strumenti urbanistici generali ovvero con i piani particolareggiati, stabiliscono l’ubicazione degli insediamenti residenziali. Sono escluse dall’agevolazione sia le strade statali o provinciali di grande comunicazione, sia quelle interpoderali.

Va richiamata anche la circolare 69/1990 nella quale l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’aliquota I.V.A. agevolata relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell’ambito urbano ma se, comunque, conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano, ad esempio le strade comunali che attraversano un centro industriale, oppure quella che unisce una frazione al centro cittadino.

Si deve infine ricordare che con la risoluzione n. 202/ 2008 è stato evidenziato che nel concetto di costruzione rientra la realizzazione ex novo di un’opera edilizia, mentre le semplici migliorie o modifiche dell’opera stessa non rientrano tra gli interventi che possono beneficiare dell’aliquota I.V.A. ridotta.

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