Domanda
Alcune amministrazioni anche nel caso di gare telematiche prevedono la seduta pubblica fisica, è sbagliato escludere questa possibilità quando si utilizzano strumenti telematici di acquisto? Quando è comunque obbligatorio prevedere la seduta pubblica fisica?
Risposta
Uno dei pregi delle gare telematiche è sicuramente quello della seduta pubblica virtuale, strumento che consente di svincolare la stazione appaltante dalla definizione precisa di un orario e di un luogo specifico con riferimento all’apertura di una procedura di gara, in un’ottica di revisione delle modalità operative ed organizzative del personale pubblico, sempre più volta all’incentivazione del telelavoro.
Numerose sono le sentenze che si sono pronunciate sul punto e tali da attribuire ormai una natura “consolidata”. Solo per ricordarne alcune: TAR Campania, Napoli, sez. I, sent.n.725 del 2 febbraio 2018 “Il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini, è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato”; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, sent. n.365 del 29 maggio 2017 “La correttezza e l’intangibilità risulta, in questo caso, garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti. Il rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni (in passato teoricamente possibile, proprio, in considerazione della modalità ordinaria di svolgimento in cartaceo della gara) viene oggi meno (nella sostanza) grazie all’assoluta certezza della tracciabilità di ogni fase della gara telematica, attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici totalmente verificabili e ricostruibili, anche ex post”; nonché da ultimo il TAR Lombardia, Milano, sez. IV n. 793/2018.
La gara telematica, pertanto, consente non solo la tracciabilità delle fasi, ma anche l’inviolabilità delle buste elettroniche, che seguono, tra l’altro, una precisa scansione temporale (buste amministrative, al termine, buste tecniche e quindi economiche).
Lo stesso sistema MEPA ha sviluppato in modo concreto questo “concetto di seduta pubblica virtuale” consentendo di fatto ai partecipanti di vedere, una volta aperta la procedura, gli operatori che hanno presentato offerta (se ammessi od esclusi), la presenza o meno dei file caricati negli spazzi appositamente creati delle buste amministrative/tecniche ed economiche, oltre all’esito della gara.
Alla luce di queste considerazioni ritengo sia un surplus prevedere nelle gare telematiche la seduta pubblica fisica, che diventa sicuramente obbligatoria nel caso di presentazione di campioni, quando siano oggetto di valutazione in merito ad un’offerta tecnica, ovvero nel caso di presentazione di alcuni documenti cartacei che non possono essere assolutamente sostituiti da una mera dichiarazione sostitutiva.