Domanda

Nell’espletamento di un procedimento d’appalto di servizi ci siamo imbattuti in una questione particolare: uno dei concorrenti ha dichiarato di voler utilizzare l’avvalimento (per alcuni requisiti) senza allegare nessuna documentazione.

Il RUP ha attivato il soccorso istruttorio integrativo richiedendo, tra gli altri, la produzione del contratto e le correlate dichiarazioni. In risposta, il concorrente ha presentato una dichiarazione da cui emerge il possesso dei requisti richiesti in sede di bando.

Come dobbiamo considerare questa risposta? Dobbiamo procedere con l’esclusione oppure l’appaltatore deve essere ammesso alle fasi successive della procedura?

 

Risposta

In relazione al quesito, le prime considerazioni riguardano la fattispecie del soccorso istruttorio integrativo come disciplinato dall’articolo 83, comma 9 del codice dei contratti. Disposizione, sostanzialmente, ripresa dal pregresso codice.

La sostanza dell’istituto, che ammette l’integrazione – per limitati aspetti – della documentazione già prodotta successivamente alla scadenza del termine per presentare le offerte è quella di ovviare, senza l’adozione di provvedimenti di esclusione fondati su meri aspetti formali, ad errori commessi dall’appaltatore in fase di predisposizione della gara d’appalto. Errori, tra i casi ammissibili, che vanno dalla mancata dichiarazione sul possesso dei requisiti alla mancata allegazione di certi documenti non anche per sanare eventuali false dichiarazioni penali e/o per integrare le offerte tecnico/economiche.

Nel caso di specie, il difetto ha riguardato l’istituto dell’avvalimento: in un primo momento l’appaltatore ha dichiarato di non avere i requisiti “speciali” richiesti dalla stazione appaltante precisando che avrebbe compensato tale “carenza” attraverso il “prestito” degli stessi da altro soggetto (ausiliario) senza però allegare i documenti a corredo (art. 89).

Nel riscontro all’avviato soccorso istruttorio (a sommesso avviso esperito correttamente) l’appaltatore produce una “nuova” dichiarazione affermando di possedere i requisiti tecnico/economici richiesti dalla stazione appaltante.

La circostanza deve essere valutata  proprio alla luce del significato/ratio del soccorso istruttorio integrativo: se questa fattispecie consente l’integrazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti, l’appaltatore deve essere considerato come un concorrente che ha commesso un errore in tale dichiarazione.

Per intenderci, ha dichiarato prima un possesso “mediato” (e per questo ha manifestato l’intendimento di ricorrere all’avvalimento) poi successivamente, alla richiesta dell’integrazione, ha dichiarato (con la produzione dell’autocertificazione) di possedere direttamente i requisiti (rinunciando all’avvalimento).

La conclusione, a sommesso parere, è quella secondo cui il concorrente deve essere ammesso al procedimento salva la verifica – doverosa da parte del RUP – che il possesso dei requisiti richiesti sia antecedente alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In difetto si procederà con l’esclusione.