Domanda
Qualche mese fa ho letto che la legge di bilancio 2019 ha introdotto una serie di semplificazioni su alcuni adempimenti a carico dei comuni. Di quali si tratta? Qual è la loro decorrenza?
Risposta
L’interessante quesito posto dal lettore fa riferimento a quanto previsto dal comma 905 dell’articolo unico della L.145/2018, (Legge di bilancio 2019). Esso prevede che a decorrere dall’esercizio 2019, per i comuni e le loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente (ovvero entro i termini ordinari stabiliti dal TUEL, rispettivamente all’art. 227 e all’art. 151) non trova applicazione una serie di adempimenti. Trattasi in particolare dei seguenti:
- obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso dell’anno precedente ai sensi dell’art.5, commi 4 e 5 della legge n. 67/1987;
- obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio ai sensi dell’articolo 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
- obbligo di contenere le spese per missioni e le spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture ai sensi dell’articolo 6, commi 12 e 14, del decreto legge n. 78/2010 e dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 95/2012;
- obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili, ove effettuati, siano indispensabili e non dilazionabili ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legge n. 98/2011;
- specifici obblighi finalizzati a ridurre, anche attraverso l’istituto del recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione di immobili ai sensi dell’articolo 24 del decreto legge n. 66/2014.
Sulla decorrenza dell’esenzione dagli obblighi sopra elencati, la norma è piuttosto sibillina. Essa trova infatti applicazione ‘A decorrere dall’esercizio 2019 (…)”. Nulla questio sul bilancio di previsione 2019-2021: il termine ordinario per la sua approvazione (art. 151 del TUEL) era fissato al 31/12/2018. Diversamente per il rendiconto non è chiaro a quale esercizio si debba fare riferimento: all’esercizio 2018, il cui termine ordinario di approvazione (art. 227 del TUEL) era fissato allo scorso 30 aprile o, viceversa, all’esercizio 2019, il cui rendiconto deve essere approvato entro il termine ordinario del 30/04/2020? A tale fine non soccorre neppure la nota di lettura della legge di bilancio 2019 redatta a cura del Senato che si limita a riportare il testo della norma. Secondo un’interpretazione letterale della norma, si dovrebbe fare riferimento al rendiconto dell’esercizio 2019, con la conseguenza che le semplificazioni entrerebbero in vigore dall’anno prossimo, ad avvenuta approvazione del medesimo da parte del consiglio. Ciò tuttavia rinvierebbe di fatto al 2020 la sua efficacia. Viceversa, un’interpretazione più estensiva ed accomodante è quella per cui si debba fare riferimento all’anno solare 2019 e che quindi il rendiconto da considerare sia quello relativo all’esercizio 2018, già approvato nel corso di quest’anno. La questione non è di poco conto. Il tema è di particolare attualità visto che il primo adempimento in elenco (comunicazione delle spese pubblicitarie sostenute nel corso del 2018) ha scadenza il 30 settembre prossimo. Pur ritenendo condivisibile l’interpretazione più accomodante, non è da escludere l’opportunità di valutare se accogliere l’interpretazione più letterale e dare prudentemente seguito all’obbligo di legge, anche in considerazione delle pesanti sanzioni previste nei confronti degli enti inadempienti.