Domanda

Secondo alcuni autori il termine “verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80” deve intendersi nel senso di controllo in sede di gara della veridicità di quanto dichiarato dall’operatore, mediante richiesta, anche tramite AVCPass, della documentazione a comprova dei requisiti riportati nel DGUE. È necessario procedere a queste operazioni? Inoltre è corretto che la stazione appaltante personalizzi il DGUE?

 

Risposta

La funzione del DGUE è quella di creare a livello comunitario un modello, appunto unico, in ordine alle dichiarazioni del possesso dei requisiti generali e speciali, di estremo vantaggio per gli operatori economici che non si vedono costretti alla lettura e compilazione di diversi fac simili proposti dalle Amministrazioni, ma che possono riutilizzare un documento già in loro possesso e precompilato, rispetto al quale dovranno eventualmente inserire i dati relativi alla gara di riferimento, nonché eventuali aggiornamenti.

La personalizzazione da parte della Stazione Appaltante del DGUE vanifica la funzione stessa del modello, rendendo in qualche modo inutile il co. 4 dell’art. 85, del codice, che appunto prevede la possibilità per gli operatori economici di “riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché si confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide”.

Proprio in ragione del principio di semplificazione, che le Amministrazioni per quanto difficile devono cercare di realizzare nell’interesse del mercato, si ritiene corretto richiedere in sede di gara il possesso dei requisiti mediante la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 05.01.2016 e secondo lo schema di cui al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o s.m., allegando, per quanto non previsto nel predetto schema ministeriale, a seguito delle modifiche al codice dei contratti, un proprio modello di dichiarazione integrativa (art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice).

Con riferimento inoltre alla necessità di verificare tutti gli operatori in sede di gara, si ritiene di non aderire alla posizione evidenziata nel quesito, almeno fino a quando non sarà completamente operativa la BDNCP, in linea con quanto evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 4364 del 25.06.2019, che rispetto alla censura di parte ricorrente di omessa verifica dei requisiti in sede di gara, ha evidenziato come sia sufficiente osservare che l’art. 32, co. 7, d.lgs. 50/2016 rimanda la verifica del possesso dei requisiti alla fase successiva all’aggiudicazione, quale condizione integrativa dell’efficacia di quest’ultima, con la conseguenza che quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione e nel DGUE costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell’ammissione e della partecipazione alla gara. Inoltre, fatte salve diverse previsioni della “lex specialis” e fatto comunque salvo l’esercizio delle facoltà riconosciute alla stazione appaltante dall’art. 85,  co. 5, d.lgs. 50/20169, soltanto all’esito della gara, dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti.