Domanda
Ho letto nei giorni scorsi che il Ministero dell’Interno ha approvato una nuova circolare in materia di rendicontazione delle somme ricevute dai comuni a titolo di cinque per mille Irpef. Sono previste novità nella tempistica e nelle modalità rispetto allo scorso anno?
Risposta
La circolare citata dal lettore è la F.L. n.12 del 30/05/2019. Essa tratta delle modalità per la rendicontazione delle spese per attività sociali finanziate dalle somme assegnate nel 2019 a titolo di cinque per mille Irpef. Si tratta delle somme erogate agli enti nello scorso mese di maggio, quale quota a valere sul gettito irpef per l’anno finanziario 2017 – anno d’imposta 2016. L’elenco completo degli enti e dei relativi importi è reperibile all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/irpef-5-per-mille-assegnazioni-disposte-nellanno-2019. In merito alle modalità ed ai tempi per la loro rendicontazione nulla è cambiato rispetto al passato. Si continuerà a fare riferimento a quanto disposto:
a) dal DPCM del 07 luglio 2016, ad oggetto: “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”;
b) dal DPCM del 16 febbraio 2018, con il quale sono stati definiti i nuovi modelli per la rendicontazione in via telematica dei contributi ricevuti;
c) dalla circolare del Ministero dell’Interno F.L. 10/2018 del 13 marzo 2018 reperibile qui: http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n10-del-12-marzo-2018. Quest’ultima integra e modifica le precedenti circolari del Ministero dell’Interno F.L. 8/2011, F.L. 13/2015 e F.L. 4/2017.
Ricordiamo che l’invio telematico del rendiconto è dovuto dai soli comuni che hanno percepito somme pari o superiori ad € 20.000,00 con applicazione del principio di cassa. L’invio avverrà esclusivamente tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, Altri certificati) accessibile dal sito internet del Ministero dell’Interno alla pagina: dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati, utilizzando le credenziali già in possesso ed in uso per l’invio delle certificazioni di bilancio. Sarà tuttavia necessario censire preventivamente il dirigente/responsabile dei servizi sociali dell’Ente all’interno dell’area riservata. Ogni eventuale invio difforme dalla modalità telematica non sarà ritenuto legittimo ai fini del rispetto dell’adempimento. E’ comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, produrre una nuova certificazione, previo annullamento di quella precedentemente inviata. In merito alla tempistica per la compilazione del modello e della relazione illustrativa, nonché per l’invio telematico, resta confermato quanto già previsto in passato: si dovrà provvedere entro un anno dalla data di ricezione delle somme. Questa è convenzionalmente fissata nel primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento di assegnazione del contributo. Così, ad esempio, i pagamenti eseguiti entro un qualsiasi giorno del mese di maggio si intendono ricevuti da ciascun comune il 1° luglio successivo. Il termine per la compilazione del rendiconto è pertanto stabilito entro il 30 giugno dell’anno successivo e la trasmissione della rendicontazione telematica dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni successivi e cioè entro il 30 luglio. Nulla cambia invece per tutti gli altri Enti: essi infatti continueranno a compilare i modelli A e B di cui alla circolare 4/2017 in formato cartaceo che dovranno restare agli atti per almeno dieci anni e resi disponibili su richiesta del Ministero dell’Interno o di altre Amministrazioni competenti per eventuali controlli ispettivi.
La mancata trasmissione telematica, ove prevista, entro i termini di cui sopra dà luogo ad inadempimento, con le conseguenze previste dalla normativa in materia di recupero delle somme assegnate, analogamente all’ipotesi di loro mancato utilizzo, totale o parziale che sia. L’ente inadempiente dovrà riversare le somme all’Erario entro il termine di sessanta giorni dalla data notifica del provvedimento contestativo, con rivalutazione secondo l’indice Istat maggiorato degli interessi al tasso legale a decorrere dalla data di erogazione del contributo.
Attenzione però: la circolare n.12/2019 si riferisce alle somme ricevute dai comuni a maggio 2019. Le somme da rendicontare entro il 30 giugno 2019 sono quelle incassate a maggio 2018. L’invio telematico, ove previsto, dovrà avvenire entro il 30 luglio 2019.
La circolare ricorda infine l’obbligo a carico dei comuni beneficiari di disporre la pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul proprio sito web, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 111 del 03 luglio 2017.