Domanda

Una società privata che si occupa principalmente della riscossione mediante ruolo dei tributi locali, chiede molto spesso certificati anagrafici in esenzione dall’imposta di bollo.

Queste certificazioni possono essere regolarmente rilasciate alla predetta società in esenzione dall’imposta di bollo?

Risposta

L’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dice:

Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.

Pertanto, se la società in questione è il concessionario per la riscossione mediante ruolo dei tributi per il Vostro Comune (questo non è indicato nel quesito), ha diritto, in base alla norma richiamata, ad ottenere le certificazioni in carta libera.

Chiaramente se la società opera come privato, senza avere alcun contratto con il Vostro Comune per lo svolgimento di tale tipo di servizio, non potrà ottenere le certificazioni in carta libera.

Ipotizzando che la società sia effettivamente il concessionario per la riscossione mediante ruolo dei tributi per il Vostro Comune, si potrebbe, in alternativa al rilascio della certificazione, provvedere all’attivazione di un collegamento telematico per la consultazione diretta dell’archivio anagrafico (gli eventuali costi sarebbero a carico del gestore), previa sottoscrizione di apposita convenzione contenente le condizioni e i limiti, secondo quanto previsto dallo stesso art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999, nonché dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000, oltre che dal D.P.R. 223/89 (Regolamento anagrafico), dal D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dal D.lgs. 196/03 (Codice della privacy).

Ovviamente in questo caso, sarà vietato l’accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza.

Inoltre, la società concessionaria non potrà trattenere alcun dato anagrafico al fine di evitare la duplicazione dell’anagrafe, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali.