Con la sentenza n. 2937 del 31/01/2024 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui, relativamente alle superfici produttive di rifiuti speciali, è comunque dovuta la quota fissa della TARI.
Sul punto la Cassazione evidenzia, che con riferimento alla TIA di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 – e, dunque, ad una disciplina che è omogenea a quella in trattazione, ha già avuto modo di statuire che il presupposto impositivo si correla al possesso o alla detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, escludendo dalla tassazione le superfici produttive di rifiuti speciali. Inoltre, la quota fissa del prelievo («determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti»; art. 49, c. 4, cit.) – «ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo “interni”, cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche “esterni”, quali i “rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico”, e quindi di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente» (Cass. 14038/2019).
Ne consegue, in conclusione, che -esclusa l’applicazione del tributo con riferimento alla sua quota variabile – ne residua la relativa applicazione a riguardo della quota fissa, che attiene ai costi generali del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali (in tal senso, cfr. Cass. n. 8962/2023).
Si tratta di un orientamento di legittimità consolidato (Cass. n. 8089/2020, n. 7187/2021, n. 8222/2022, n. 4564/2023, n. 23137/2023, n. 25564/2023, n. 31649/2023 e n. 31677/2023) ma opinabile, poiché si pone in contrasto ai presupposti del tributo e alla disciplina dello stesso, che prevede chiaramente l’esclusione dal tributo relativamente alle superfici produttive di rifiuti speciali (e ai magazzini collegati funzionalmente), senza distinguere tra quota fissa e quota variabile, diversamente dalla disciplina sulla TIA1 (art. 49 d.lgs. n. 22/97) che non confutava tale posizione.
La questione va affrontata con la massima prudenza e impone un tempestivo intervento chiarificatore, anche al fine di evitare un consistente contenzioso con le imprese.