Il 16 gennaio 2024 l’IFEL ha pubblicato l’applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti, aggiornato in coerenza con le nuove linee guida Mef, al fine di facilitare la quantificazione del costo di riferimento.
L’IFEL ha anche pubblicato una nota di approfondimento sui fabbisogni standard alla luce del nuovo Mtr-2 approvato dall’Arera con delibera n. 368/2021, recentemente aggiornata con delibera n. 389/2023. Nel documento vengono fornite le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun Comune in linea con le nuove componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18/11/2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2023 e approvato dalla CTFS in data 23/10/2023. I valori che appaiono di default nell’applicativo si riferiscono a quanto utilizzato per il calcolo dei Fabbisogni standard di prossima applicazione. In particolare, si tratta delle informazioni riferite al 2021 e richiamate nell’aggiornamento delle Linee guida e nei relativi allegati.
Le grandezze rilevanti per il calcolo, con le possibilità di intervento da parte del Comune, sono le seguenti: 1) Costante del modello (costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 130,45 euro); 2) Cluster o gruppo omogeneo di riferimento; 3) Economie/diseconomie di scala; 4) Fattori di contesto; 5) Dotazione regionale di infrastrutture; 6) Forma di gestione associata; 7) Modalità di gestione del servizio; 8) Quota di raccolta differenziata; 9) Distanza fra il comune e il luogo di conferimento; 10) Tonnellate totali di rifiuti prodotti e smaltiti. Per le prime quattro grandezze non è previsto alcun intervento da parte del Comune, mentre per le rimanenti il Comune può accettare i valori proposti dal sistema oppure inserire valori diversi.
L’IFEL evidenzia infine che per i Comuni che nel periodo 2021-2023 sono stati interessati da fusioni o incorporazioni è disponibile il calcolo di costo standard sia per il comune risultato dalla fusione che per i singoli comuni che sono confluiti nella fusione.
Si ricorda, infine, che le risultanze dei fabbisogni standard sono a oggi disponibili solo per le regioni a statuto ordinario, pertanto la norma recata dal citato comma 653 non è applicabile nei confronti dei Comuni delle regioni a statuto speciale.