Per molti enti la sessione del bilancio di previsione 2024-2026 si è già conclusa, o è prossima ad esserlo. La riforma dell’iter di bilancio, al di là del primo smarrimento e dei dubbi che il decreto estivo di modifica del d.lgs. 118/2011 ha portato con sé, ha avuto l’indubbio vantaggio di spingere molti comuni ad approvarlo entro l’anno o, quanto meno, ad approvarne lo schema di giunta sotto Natale. Per questi enti, l’attenzione degli uffici finanziari è ora già pienamente rivolta al rendiconto dell’esercizio 2023.
Sul tema della sua tempestiva approvazione, che sia rispettosa del termine di legge del 30 aprile di cui all’art. 227, comma 2-bis del Tuel, è intervenuta di recente la Corte dei conti con varie pronunce di sezioni regionali rese nei confronti di comuni in sede di verifica dei questionari dei revisori dei conti.
Fra queste segnaliamo la sezione Sardegna che, con deliberazione n. 1/2024/PRSE, evidenzia come il rendiconto d’esercizio sia atto fondamentale e rilevante nella gestione amministrativa e contabile dell’ente locale; la sua tardiva approvazione (ancor più se sistematica) è sintomo di difficoltà dell’ente ad applicare correttamente la normativa di riferimento ed i principi contabili. Già la sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR evidenziava come “la necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l’intero procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l’approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell’ottica della verifica della regolarità della gestione. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell’esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione”. L’approvazione tardiva del rendiconto – evidenzia invece la seziona Basilicata con delibera n. 4/2024/PRSP – costituisce un vulnus al corretto e regolare ciclo di bilancio, alla luce della stretta correlazione tra le poste del bilancio di previsione e i fatti contabili riportati nel rendiconto dell’esercizio immediatamente precedente. Da qui l’invito agli enti in esame ad adottare tutte le indispensabili misure organizzative per assicurare il pieno rispetto dei termini di approvazione del rendiconto.
In questo primo anno di applicazione dell’iter del bilancio di previsione introdotto dal D.M. 25/07/2023 il rispetto del termine del 30 aprile dovrebbe essere meno difficoltoso che in passato. I tempi sono comunque ristretti: guardando il calendario a ritroso, per farlo, tenuto conto dei venti giorni di messa a disposizione dell’organo di revisione dello schema e dei venti giorni per il suo deposito, completo del suddetto parere, la sua approvazione in giunta dovrà avvenire non oltre il prossimo 21 marzo.
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