Quasi un nulla di fatto per la seduta dell’8 novembre appositamente convocata in seduta straordinaria. La Conferenza Stato-città ha infatti negato il via libera allo schema di decreto ministeriale che definisce i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2024, come previsto dall’art. 1, comma 451 della legge n. 232/2016. Quest’ultima, lo ricordiamo, dispone infatti che: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento”. Per gli uffici finanziari questo è forse il male minore, visto l’imminente termine del 15 novembre (anch’esso ordinatorio al pari di quello per l’adozione del decreto) per la predisposizione da parte della giunta dello schema di bilancio di previsione 2024-2026 e la sua presentazione all’organo consiliare, secondo la tempistica introdotta dal D.M. 25/07/2023.
Nulla di fatto neppure sul secondo punto all’ordine del giorno della seduta: la richiesta avanzata da ANCI avente per oggetto la formulazione di osservazioni sullo stesso decreto interministeriale del 25 luglio 2023 è infatti stato rinviata.
Infine, sempre su richiesta di ANCI, la Conferenza ha invece fornito chiarimenti in merito al coordinamento tra l’articolo 41 del d.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice degli appalti) e l’articolo 204 del TUEL, inerenti il livello di progettazione richiesto per l’attivazione di mutui, da parte degli enti locali. L’art. 41 del Nuovo Codice definisce infatti i livelli e contenuti della progettazione, ora individuati in numero di due (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo), anziché in numero di tre (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), come previsto dal previgente Codice. L’art. 204 del TUEL, invece, nel definire le regole per l’assunzione di mutui da parte degli enti locali, al comma 2, lett. e) prevede che l’ente che intende accendere un nuovo mutuo dia atto dell’intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo.
Qui il report della seduta straordinaria dell’8 novembre 2023