Domanda
L’amministrazione comunale, al fine di moderare la velocità nell’attraversamento del centro abitato, è intenzionata ad installare dei rallentatori di velocità, tipo i classici dossi gialli. Qual è la normativa e quali sono i limiti a riguardo?
Risposta
Il regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 495/92) all’art. 179 dal titolo “rallentatori di velocità”, disciplina tipologia e modalità di tali strumenti atti a far rispettare appunto i limiti di velocità.
Ai sensi dell’art. 179 si possono distinguere due tipologie di rallentatori: le bande trasversali e i dossi artificiali.
Le bande trasversali possono essere ad effetto ottico, acustico o vibratorio e si possono adottare su tutte le strade. I commi 2 e 3 della norma indicano come devono essere realizzati i tre diversi sistemi.
I dossi artificiali, invece, possono essere posti esclusivamente su “strade residenziali”. Il codice della strada, all’art. 2, non contiene la classificazione di “strada residenziale”: è dunque necessario riferirsi alla definizione di “zona residenziale” di cui il punto 58 dell’art. 3 del Codice che definisce la zona residenziale come la “zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie d’accesso dagli apposi segnali di inizio e fine”.
In tal senso la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/45182/103 del 7 settembre 1999 chiarisce che, al fine di poter collocare i dossi rallentatori, è necessario delimitare l’area interessata e qualificarla come “residenziale” (1).
La seconda parte del comma 5, dell’art. 179 del Regolamento di attuazione, precisa inoltre che, per i dossi, “ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento”.
In conclusione va sottolineato, alla luce di quanto sopra descritto, che i dossi subiscono molte limitazioni circa la loro collocazione. Inoltre, è stato verificato che spesso, chi ha ottenuto la collocazione dei dossi al fine di limitare la velocità dei veicoli che transitano vicino alla proprietà privata, successivamente chieda che vengano rimossi per i rumori e le vibrazioni prodotti dal passaggio di veicoli pesanti.
È consigliabile pertanto valutare attentamente l’eventuale collocazione di tali rallentatori.
(1)“Attesa l’assenza nel Codice di una specifica definizione della normativa di strada residenziale, mentre per converso, com’è noto, la disposizione dell’art. 3 comma 1 n. 58 del Codice fornisce la definizione di zona residenziale, appare possibile identificare dette aree, solo sulla scorta della zonizzazione prevista dai singoli strumenti urbanistici generali (PP.RR.GG.) ed in particolare facendo riferimento alle zone territoriali omogenee (opportunamente identificate nelle apposite cartografie) nelle quali la definizione e le modalità di intervento fanno capo alle normative tecniche di attuazione dei medesimi strumenti urbanistici generali, in relazione alle disposizioni del Codice della Strada”.