Domanda

Abbiamo iscritto in anagrafe un cittadino extracomunitario con la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata nei termini previsti dalla norma. Il cittadino stesso è sposato e convivente con una cittadina italiana.

Successivamente al decorso dei 45 giorni previsti per gli accertamenti, ci è pervenuta da parte della Questura una comunicazione relativa al diniego del permesso di soggiorno. Il cittadino stesso ha preannunciato ricorso. Come dobbiamo operare in questo caso?

Risposta

Chiaramente il rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario fa cadere ab origine uno dei requisiti fondamentali per l’iscrizione anagrafica.

Infatti l’art.6, comma 7 del d.lgs. 286/1998 dice:

“Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani…”.

E l’art. 15, comma 1 del DPR 394/1999, conferma che:

“Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento”.

Essendo già intervenuto il silenzio – assenso al decorrere dei 45 giorni, è necessario, a mio modo di vedere, provvedere all’annullamento d’ufficio del provvedimento di iscrizione anagrafica, il quale è viziato in quanto mancante, come detto, di uno dei suoi requisiti fondamentali (il permesso di soggiorno per il cittadino extracomunitario).

La giurisprudenza prevalente, in tema di partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, ritiene che il provvedimento di annullamento d’ufficio da parte della P.A. deve formare oggetto di comunicazione di avvio del procedimento, considerato che il privato è destinatario di un provvedimento non solo sfavorevole, ma che lo priva di un bene della vita già ottenuto in precedenza dalla stessa P.A.

L’ipotesi del ricorso da parte dell’interessato è da tenere comunque in considerazione: ovviamente non basta preannunciare ricorso per evitare l’annullamento. Inoltre si segnala che la sola presentazione del ricorso avverso il rifiuto del permesso di soggiorno da parte della Questura non costituisce un valido titolo al soggiorno. Perché ciò accada sarebbe necessario che l’Autorità adita per il ricorso emetta un’ordinanza sospensiva del provvedimento di diniego emesso dalla Questura.

Però, considerando il fatto che stiamo parlando di cittadino extracomunitario, sposato e convivente con cittadina italiana (e per questo motivo non espellibile, salvo ci siano motivi di ordine pubblico o di sicurezza  dello  Stato), proverei ad approfondire attentamente tutti gli aspetti della questione nell’ambito del procedimento di annullamento che prenderà avvio dalla vostra comunicazione all’interessato ex art. 7 Legge 241/1990.