Domanda
Sono assessore al bilancio di un comune di 3600 abitanti. Per una serie di ragioni riconducibili al turn over del personale del settore finanziario il mio ente deve ancora approvare il Rendiconto del 2018. Essendo decorso il termine del 30 aprile, quali conseguenze ed effetti può avere tale ritardo? E’ prevista qualche sanzione specifica?
Risposta
Come ricordato dal lettore nel suo quesito, il termine per l’approvazione del rendiconto di esercizio è fissato dall’art. 227 del TUEL al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Il comma 2-bis di detto articolo, introdotto dal d.l. 174 del 2012 ha esteso l’applicazione del regime sanzionatorio, già previsto per la mancata approvazione del bilancio di previsione entro la scadenza di legge, al mancato rispetto del suddetto termine. La sanzione è contenuta all’art. 141, che si occupa delle ipotesi di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali. Il comma 2 dell’articolo prevede testualmente che: “(…) trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio”. La sanzione è pertanto assai grave; tuttavia lo scioglimento del consiglio non è certo automatico. Esso è l’ultimo atto di una procedura piuttosto lunga e articolata che richiede che si verifichino due condizioni: il decorso del termine del 30 aprile e la mancata approvazione dello schema di bilancio (in tale caso di rendiconto) da parte della Giunta comunale. Che cosa si deve intendere per schema di rendiconto? Per il bilancio di previsione non vi sono dubbi: a chiarirlo è l’art. 174 del TUEL che stabilisce che la competenza alla sua predisposizione (e approvazione) è dell’organo esecutivo. Ma per il rendiconto? L’art. 227 non dice nulla in merito. Si può fare allora riferimento alla relazione sulla gestione di cui all’art. 231 che, a norma dell’art. 151, comma 6 del TUEL compete all’organo esecutivo. È pertanto da verificare innanzitutto se tale relazione sia stata approvata o meno dalla giunta con proprio atto deliberativo. I venti giorni assegnati dalla Prefettura quale ulteriore termine per approvare il rendiconto decorrono dalla data di notifica ai singoli consiglieri. Questa dipende dai tempi della Prefettura e segue, di norma, la richiesta a tutti gli enti ricadenti nel territorio di propria competenza, da parte di quest’ultima, dell’avvenuta (o meno) approvazione del rendiconto. Solo dopo aver avuto riscontro a tale richiesta ordinaria la Prefettura ha piena contezza degli enti inadempienti e potrà avviare la procedura sopra illustrata.
Ulteriore sanzione è prevista dall’art. 243, comma 6, lett. b) del TUEL: la mancata approvazione del rendiconto entro i termini di legge determina per gli enti inadempienti la condizione di enti strutturalmente deficitari. Come tali essi sono assoggettati ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Detta condizione cessa con la sopravvenuta approvazione del rendiconto, sebbene tardiva.
Infine si segnala che sul tema si è pronunciata di recente anche la Corte dei conti. In particolare lo hanno fatto la Sezione Lombardia con deliberazioni n.10/2018/PRSE e n. 32/2019/PRSE, la Sezione Molise con propria deliberazione n. 67 del 19/04/2019 e la Sezione Sicilia con propria deliberazione n. 86 del 19/04/2019. Rinviando ad una loro lettura e disamina, si evidenzia qui come, in particolare la sezione lombarda, abbia rimarcato l’importanza di rispettare il termine del 30 aprile in quanto il rendiconto “(…) costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d’esercizio e per la successiva programmazione finanziaria”.