Domanda

Nei giorni scorsi ho visto che sul sito del Ministero dell’Interno, sezione Finanza Locale – Spettanze, è stato comunicato l’ammontare del 5 per mille del gettito Irpef per l’anno di imposta 2017 a favore del mio comune. Vi chiedo: il Ministero effettua controlli sul loro corretto utilizzo? E se sì, con quali modalità e tempi?

 

Risposta

Al quesito del lettore va risposto in modo affermativo. Le modalità e i tempi dei controlli effettuati dal Ministero dell’Interno sul corretto utilizzo delle somme percepite dai comuni a titolo di 5 per mille del gettito Irpef sono stati definiti con circolare F.L. n. 17 del 15/10/2018 inviata dal Ministero stesso a tutte le prefetture-UTG. La circolare fornisce loro le istruzioni per l’esercizio dei poteri ispettivi previsti dalla normativa che disciplina l’attribuzione del 5 per mille dell’IRPEF ai soli comuni che ricevono contributi inferiori a € 20.000,00. Restano esclusi i comuni che ricevono contributi superiori a tale importo i quali sono già obbligati a trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero stesso con procedura telematica. La circolare infatti richiama il decreto direttoriale n. 0101025 del 24/09/2018 che all’art. 1 dispone che a decorre dall’esercizio 2019, gli UTG effettuino annualmente appropriati controlli sulla regolarità della rendicontazione delle spese finanziate con tali contributi, nonché sui relativi obblighi di pubblicazione, come stabiliti con D.P.C.M del 23/04/2010, poi integrato dal D.P.C.M. del 07/07/2016 per i soli comuni che hanno ricevuto, a titolo di 5 per mille, contributi inferiori ad € 20.000,00. Detti comuni sono tenuti a redigere il rendiconto e la relazione illustrativa utilizzando modelli cartacei da conservare agli atti per non meno di dieci anni. Il successivo art. 2 del decreto prevede che tale controllo sia eseguito almeno sul 15 per cento dei comuni interessati ai contributi, come risultanti dagli elenchi pubblicati periodicamente dal Ministero stesso sul proprio sito web – Dait finanza locale. La relazione finale inerente l’esito del controllo svolto dalla prefettura sarà inviata, tramite pec, al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale. I comuni da controllare saranno individuati in base a sorteggio svolto presso le singole prefetture-UTG. La percentuale minima di cui sopra si intende riferita a tutti i comuni della provincia che abbiano percepito somme nel corso dello stesso anno. La circolare prosegue poi ricordando che le somme erogate a titolo di 5 per mille dell’IRPEF devono essere utilizzate entro un anno dalla data di ricezione delle stesse da parte dei comuni interessati, il quale decorre, convenzionalmente, dal secondo mese dall’avvenuta erogazione dell’importo da parte del Ministero. Il controllo potrà essere eseguito pertanto dopo il quattordicesimo mese. Le prefetture dovranno fare riferimento unicamente agli elenchi dei pagamenti pubblicati sul sito web della Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero, con riguardo alla data di effettiva erogazione delle somme. Il controllo riguarderà due aspetti:

a) il rendiconto, che deve essere redatto entro un anno dalla ricezione delle somme secondo i modelli ministeriali pubblicati con circolare FL 13/2015, come modificati con circolare F.L. 10/2018, debitamente compilato e sottoscritto dai responsabili del servizio finanziario, dei servizi sociali e dall’organo di revisione economico-finanziario, nonché ogni altro elemento che le prefetture ritengano utile ai fini della verifica sull’utilizzo delle somme (quali ad es: eventuali contratti stipulati o accordi raggiunti con cooperative o associazioni, fatture dei fornitori, mandati di pagamento, ecc.).

b) l’avvenuta pubblicazione sul sito web del comune beneficiario, da effettuarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine più sopra indicato, degli importi percepiti e del rendiconto, così come previsto dall’articolo 8 del d.lgs. n. 111 del 03/07/2017.

La circolare prosegue precisando che i controlli vanno eseguiti sulle somme percepite dai comuni secondo il principio di cassa, a decorrere dall’esercizio 2016, indipendentemente dagli anni d’imposta a cui si riferiscono. Le prefetture ne hanno già comunicato gli esiti al Ministero entro il 31 marzo scorso (per l’anno 2016); lo faranno entro il 30 giugno 2019 per l’anno 2017 e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di due anni dopo (ad es: per il 2018 entro il 31 marzo 2020; per il 2019 entro il 31 marzo 2021 e così via). Infine l’eventuale comunicazione al Ministero della mancata o parziale utilizzazione delle risorse, oppure dell’utilizzo per finalità diverse da quelle previste dalla richiamata circolare del F.L. 10/2018, comporterà, per il comune inadempiente, il recupero da parte del Ministero stesso delle somme attribuite per la parte non utilizzata ovvero utilizzata per finalità diverse dagli scopi per i quali sono attribuiti i fondi del 5 per mille dell’IRPEF.