Domanda
Il nostro comune è un piccolo ente, con pochi dipendenti che a stento riescono a garantire i servizi essenziali. Il decreto trasparenza consta di oltre 270 adempimenti. Ci sono delle agevolazioni in considerazione di difficoltà oggettive? Possiamo fare a meno di pubblicare qualcosa?
Risposta
Il decreto Trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), entrato in vigore nell’aprile del 2013, sfortunatamente non gradua gli obblighi in funzione della dimensione e delle caratteristiche dell’ente, imponendo gli stessi obblighi sia a metropoli come Roma capitale che al comune di Moncenisio (29 abitanti), collocato in Piemonte.
Anche su sollecitazione di varie parti politiche, il decreto ha avuto un’importante semplificazione con il d.lgs. 97/2016 che ha visto la riduzione di molti obblighi e l’abrogazione di alcuni articoli.
Forte era l’aspettativa dei piccoli enti in seguito dell’introduzione dell’art. 3, comma 1-ter, del d.lgs. 33/2013, da parte d.lgs. 97/2016, secondo cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione può, con il Piano Nazionale Anticorruzione, prevedere misure di semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
Forte è stata anche la delusione nel leggere nell’ Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera Anac n. 1074 del 21 novembre 2018 ) che la semplificazione si riduceva a :
- possibilità di adottare un unico Piano Anticorruzione per tutti i comuni appartenenti ad un’Unione;
- possibilità di nomina di un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per i predetti enti;
- possibilità di assolvere l’obbligo di pubblicazione dei documenti anche mediante un link ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già pubblicati;
- esenzione per gli amministratori di enti con popolazione fino a 15 mila abitanti dalla pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali (art. 14, comma 1, lettera f) d.lgs 33).
Su questo solco si muove l’Autorità nazionale nella delibera 124 del 13 febbraio 2019, in cui obbliga un piccolo comune italiano alla pubblicazione di tutti i dati, pena la segnalazione all’ufficio per i procedimenti disciplinari, all’organismo indipendente di valutazione, alla Corte dei Conti e l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 47, del decreto trasparenza.
A nulla valgono infatti le giustificazioni addotte dal sindaco del comune interessato, con riferimento alla scarsa dotazione di personale (“privo di segretario comunale titolare, con cinque dipendenti, di cui due part time, due operai e tre impiegati negli uffici”) e di risorse finanziarie (“la situazione economica vicina al disavanzo, ha costretto a scelte di bilancio dolorose, dunque a rimandare l’attivazione del sito fino al reperimento di risorse di bilancio”) .
La “clemenza” dell’ANAC si manifesta nel tempo atteso prima di emettere il provvedimento d’ordine (un anno dal primo invito “bonario”), non potendo sottrarsi agli obblighi di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni che la legge gli impone.