Domanda
Ci è stato detto che è stato abrogato l’obbligo di pubblicare l’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, previsto dall’articolo 1, del d.P.R. 118/2000. Quali altri obblighi abbiamo in materia di contributi?
Risposta
Si conferma che l’obbligo previsto dall’articolo 1, del decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, è stato effettivamente abrogato dall’art. 43, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
Come avviene di sovente, però, nella legislazione italiana, ciò che scompare da una parte, risorge – magari sotto altro nome – in un altro provvedimento.
Nel caso di specie, per scovare la resurrezione normativa, occorre fare riferimento all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cd: decreto Trasparenza), il quale testualmente prevede:
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’art. 7, e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Con una operazione meramente terminologica, il legislatore nazionale ha abrogato l’Albo, sostituendolo con l’Elenco, prevedendo, comunque, in capo alle amministrazioni di essere massimamente trasparenti – non solo pubblicando ogni singolo atto di concessione, approvato durante l’anno – ma riassumendo il totale delle loro attività erogatorie in un elenco (in formato tabella aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro, in ogni anno solare.
Di norma, la tempistica di compilazione e pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, viene prevista nel regolamento comunale (obbligatorio), adottato ai sensi dell’articolo 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’obbligo viene, poi, assolto pubblicando l’elenco nella sezione Amministrazione trasparente> Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici> Atti di concessione, per la durata di anni cinque, contati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione.
A completamento informativo, si fa presente che non pochi comuni, nella sezione Trasparenza del loro Piano Anticorruzione, hanno previsto di pubblicare, non solo i contributi superiori a 1.000 euro (come previsto dalla legge), ma anche quelli di importo inferiore, mentre altri, sempre in applicazione al concetto di accessibilità totale (articolo 1, d.lgs. 33/2013), hanno stabilito di comporre l’elenco, distinguendo i contributi in base ai vari campi di intervento.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le materie potrebbero essere le seguenti:
- contributi a enti ed associazioni;
- contributi in ambito culturale, turistico e pubblica istruzione;
- contributi in ambito sportivo;
- contributi per eventi e manifestazioni;
- contributi per situazioni di salute e disagio economico- sociale.
Per tale ultima categoria (contributi per salute e povertà), occorre prestare la massima attenzione alle disposizioni contenute nell’articolo 26, comma 4, del decreto Trasparenza, laddove si specifica, testualmente, che:
4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Per garantire efficacemente la tutela dei dati personali di tali categorie di beneficiari, il Garante Privacy italiano ha più volte specificato che occorre sostituire i dati identificativi (cognome e nome, ad esempio) con dei codici sostitutivi del tipo: Utente Codice 001/2019. La stessa precauzione di tutela, ovviamente, dovrà essere preservata nella compilazione dell’elenco dei beneficiari, che si effettua annualmente.