Domanda
Il nuovo revisore, da poco in carica presso il mio Ente, sostiene che sulle variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dalla giunta comunale sia necessaria la preventiva espressione del suo parere. In passato lo abbiamo sempre acquisito sulla sola proposta di ratifica consiliare. Qual è il comportamento corretto?
Risposta
Le variazioni oggetto del quesito sono quelle previste dall’art. 175, comma 4 del TUEL che possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine. Il successivo comma 5 dispone che in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta, il consiglio è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata, o ratificata solo parzialmente.
Sul tema del parere dell’organo di revisione è di recente intervenuto il Cndcec (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) con un proprio documento del febbraio scorso. Esso giunge alla conclusione per cui il parere dell’organo di revisione deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio da adottarsi da parte della giunta per motivi d’urgenza.
Non è corretta la prassi, anche se in uso presso molti enti, di acquisire il parere sulla sola proposta di deliberazione consiliare di ratifica, spesso con la giustificazione che l’urgenza di deliberare (da parte della giunta) non ha consentito di acquisire in via preventiva il parere dell’organo di revisione. Questo modus operandi è altresì suffragato da una vecchia risoluzione del Ministero dell’Interno risalente addirittura al 1995. Tuttavia si ritiene pienamente condivisibile l’orientamento del Cndcec, anche alla luce delle conseguenze che si verrebbero a creare qualora, acquisendo il parere solo in sede di ratifica consiliare, questo fosse negativo. E’ pur vero che siamo in presenza di un parere non vincolante, sebbene obbligatorio; tuttavia l’adozione di una delibera di variazione in presenza di un parere contrario dell’organo di revisione, pur adeguatamente motivata nelle ragioni che ne determinano comunque l’adozione, è una scelta da evitare accuratamente.
Va infine evidenziato che altro comportamento diffuso è quella di adottare variazioni di giunta in via d’urgenza quando quest’ultima in realtà non sussiste o non è adeguatamente motivata nell’atto stesso o, infine, riguarda anche la variazione di poste che non nulla hanno di urgente. L’organo di revisione è chiamato a verificare la reale sussistenza delle ragioni dell’urgenza per ogni variazione coinvolta, prendendone atto nel formulare il proprio parere. E ciò proprio al fine di evitare il consolidarsi della prassi per cui la loro adozione da parte della giunta non rappresenta più un’eccezione, bensì una regola. Comportamento, quest’ultimo, che di fatto esautorerebbe il consiglio comunale di una sua competenza, così come individuata dall’art. 42, comma 2, lett. b) del TUEL. Il Cndcec precisa inoltre che nel caso di mancata definizione dei rapporti sorti sulla base della variazione di giunta non ratificata dal consiglio comunale, i relativi oneri non possono essere inseriti nel rendiconto della gestione e dovrà pertanto essere attivata la procedura amministrativa di riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio che ne deriva.
Quindi in conclusione: si acquisisca il parere del revisore sulla proposta di variazione di giunta, per la quale le ragioni d’urgenza devono sussistere realmente e per ogni posta coinvolta, inoltre le motivazioni di ognuna devono essere puntualmente riportate nella premessa dell’atto deliberativo stesso.