Domanda
Abbiamo ricevuto da parte del Tribunale locale una sentenza di adozione di un cittadino maggiorenne straniero da parte di un cittadino italiano, entrambi residenti nel nostro comune. Chiediamo come dobbiamo procedere per quanto riguarda i registri di stato civile?
Risposta
Cerchiamo qui di seguito di fare chiarezza su questa tipologia particolare di adozione, evidenziandone gli aspetti peculiari.
Il codice civile regola tale istituto nel libro primo – “Delle persone e della famiglia” – e precisamente al titolo VIII – “Dell’adozione di persone maggiori di età” (Artt. 291-314). L’istituto è nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di tramandare il nome ed il patrimonio familiare, poiché l’adottato acquista uno status assimilabile a quello del figlio legittimo. Egli infatti assume il cognome dell’adottante, anteponendolo al proprio, e acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante, nonché il diritto agli alimenti.
L’adozione non ha effetti legittimanti e l’adottato conserva i diritti e i doveri verso la famiglia di origine; non instaura alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato ed i parenti dell’adottante, salve le eccezioni previste dalla legge (es. in tema di impedimenti matrimoniali, come previsto dall’art. 87 del codice civile).
Il Ministero dell’Interno nel Massimario per l’Ufficiale di stato civile – edizione 2014 – al Capitolo 7.1. “Trascrizione dei provvedimenti di adozione”, fornisce alcune utili indicazioni agli ufficiali di stato civile riguardo alla prassi da seguire in riferimento ad aspetti particolari della questione. Nel dettaglio, tale Massimario dice:
“Il provvedimento del giudice con il quale si dispone l’adozione di una persona straniera maggiorenne da parte di un cittadino italiano vale a costituire un rapporto che ha efficacia sostanziale ad ogni fine consentito dalla legge, in questo ordinamento: conseguentemente tale provvedimento deve essere trascritto nei registri di nascita (art. 28, comma 2 lett. “g” del D.P.R. 396/2000) ed annotato nell’atto di nascita (art. 49, lett. “a”) che, a sua volta, deve essere trascritto (art. 28, comma 2, lett. “b”). Ciò in quanto si viene a costituire un rapporto di filiazione che, come tale, al pari delle ipotesi di filiazione legittima o naturale, va registrata ai fini della pubblicità dell’atto stesso. Resta fermo il punto che fra gli effetti della pronuncia di adozione non vi è quello dell’acquisto della cittadinanza italiana. È pure da ritenere che l’art. 299 del codice civile non possa applicarsi all’adottato sin tanto che questi non abbia acquistato la cittadinanza italiana a norma della legge n. 91/1992 (artt. 5 e 9, comma 1, lett. “e” e “f”), fatta salva ogni eventuale diversa statuizione del giudice nella sentenza.”