Domanda
Ci troviamo a dover affrontare il tema dell’iscrizione di un cittadino senza fissa dimora, è la prima volta che ci capita e vorremmo alcune delucidazioni in merito. Qual è la procedura corretta? Dobbiamo istituire la via fittizia per l’iscrizione?
Risposta
Volendo riassumere e semplificare potremmo dire che il cittadino senza fissa dimora è chi, non fermandosi mai per lungo tempo in uno stesso luogo (girovaghi, giostrai, etc.), non possiede i requisiti per essere considerato residente in alcun posto e necessita dunque di un trattamento diverso, oppure chi effettivamente non ha una abitazione, ovvero una “residenza” nel senso di luogo di dimora abituale (clochard, senzatetto, etc.). Le norme, in sostanza, ci dicono che, in questi casi del tutto particolari, al fine di garantire una iscrizione anagrafica agli interessati, si tratta di far coincidere la residenza anagrafica con il domicilio (sede principale degli affari ed interessi).
Nel 2009 c’è stato un significativo intervento del legislatore a riguardo. La norma originaria della legge anagrafica per cui “la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel comune di nascita” è stata modificata all’articolo 3, comma 38, della l. 15.07.2009, n. 94 (c.d. Decreto sicurezza). La nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 2 della legge 1228/54 è: “ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel comune di nascita”. Pertanto, in base alle norme del c.d. decreto sicurezza, sono cambiate le modalità di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, vista l’introduzione dell’obbligo di fornire all’ufficiale d’anagrafe, al momento della richiesta di iscrizione, gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. Il domicilio non può più essere solamente “eletto”, ovvero scelto tramite una dichiarazione, ma dovrà essere effettivamente dimostrabile come situazione di fatto, che collega il senza fissa dimora a quel determinato territorio.
Quindi, cercando di tradurre a livello pratico il concetto, possiamo dire che gli elementi in questione al fine di stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio sul territorio comunale potranno essere: il fatto di essere seguito dai Servizi sociali del Comune, oppure da un ente benefico/assistenziale/associazione/Onlus che si occupa di questi casi sul territorio, piuttosto che da una parrocchia o altra istituzione ecclesiastica, vivere sotto il ponte del fiume della tal città o presso la panchina del parco (potranno, ovviamente, anche essere raccolte in fase di accertamento testimonianze di terze persone che sono a conoscenza della questione e documentazioni e dichiarazioni comprovanti lo status di senza fissa dimora), e via dicendo. In ogni caso il collegamento con il territorio deve essere dichiarato e dimostrabile.
L’interessato dovrà essere iscritto in una via convenzionale (una via fittizia non territorialmente esistente), istituita appositamente per la registrazione dei senza fissa dimora, con deliberazione di Giunta ad hoc (alcuni esperti ritengono sia possibile istituire la via fittizia anche con provvedimento dell’Ufficiale d’Anagrafe.) Questo (l’iscrizione in una via convenzionale) è quello che succede nella maggior parte dei Comuni italiani (ad es. via del Comune, via della casa comunale, etc…). Non dovrebbe essere indicata la dicitura via “dei senza fissa dimora”, dei “senza tetto” o simili, sempre per ragioni di privacy, comparendo questa dicitura, tra l’altro, sulle certificazioni anagrafiche. Le persone o le famiglie, dovranno essere iscritte anche con un distinto numero civico progressivo.
Secondo alcuni interpreti sarebbe possibile anche l’iscrizione del cittadino all’indirizzo del dichiarato domicilio, ma, in ogni caso sempre in qualità di senza fissa dimora e non come effettivo residente di quella determinata unità immobiliare. Se lo stesso avesse dimora abituale effettiva a quel determinato indirizzo infatti si tratterebbe non più di senza fissa dimora, ma di normale iscrizione APR.8