Domanda
Siamo un comune di circa 10mila abitanti e il nostro Segretario comunale – Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – ci sollecita spesso la pubblicazione dei documenti e dei dati che obbligatoriamente devono essere inseriti e aggiornati tempestivamente nella nostra sezione web di Amministrazione Trasparente. Non abbiamo chiaro però il concetto di tempestività. In concreto, quanti giorni abbiamo per pubblicare tali dati?
Risposta
Il Decreto Trasparenza (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), definisce l’oggetto degli obblighi di pubblicazione e stabilisce anche la frequenza di pubblicazione.
È previsto l’aggiornamento con cadenza annuale per i dati che per loro natura non sono soggetti a frequenti modifiche (dichiarazioni dei titolari di incarichi e cariche, partecipazioni pubbliche…) o la cui durata è tipicamente annuale: pubblicazione del conto annuale del personale (articolo 16, del d.lgs. 33/2013) e dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato (articolo 22).
Diversamente, la pubblicazione deve essere tempestiva nei casi in cui l’efficacia del provvedimento discende proprio dalla pubblicazione dei dati e delle informazioni. Questo è il caso, ad esempio, degli incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso (articolo 15), oppure delle concessioni di contributi / sussidi e vantaggi economici di importo superiore a mille euro, per anno solare, al medesimo beneficiario (articolo 26).
Altra circostanza in cui i dati e le informazioni devono essere pubblicate tempestivamente, si ha quando la stessa natura dell’atto implica una sua immediata pubblicazione, come il caso dei bandi di concorso per l’assunzione di personale (articolo 19) o i bandi di gara per forniture, servizi, lavori e concessioni (articolo 37).
Quando, invece, la normativa non definisce esplicitamente il termine di pubblicazione e di aggiornamento, vige il principio generale dettato dall’articolo 8, del d.lgs. 33/2013, secondo il quale: “i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione”.
Ciò premesso, venendo al tema posto nel quesito in merito al concetto di tempestività, va detto che si tratta di un concetto relativo che può dar luogo anche ad interpretazioni notevolmente difformi.
In merito, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito ANAC) non ha mai definito con precisione l’esatta tempistica delle pubblicazioni tempestive, nemmeno con la determinazione n. 1310/2016, nella quale sono stati riportati i tempi di pubblicazione stabiliti dal legislatore per ogni dato soggetto ad obbligo di pubblicazione nella sezione web di Amministrazione Trasparente (su base annuale, trimestrale o semestrale o tempestivamente).
Recentemente, con la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 – aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2018 – l’ANAC si è espressa ritenendo di non vincolare le amministrazioni in tal senso, preferendo rimettere all’autonomia organizzativa degli enti l’interpretazione del concetto di tempestività, sulla base delle caratteristiche dimensionali di ciascun ente e con riferimento allo scopo della norma. In particolare, ai comuni di piccole e medie dimensioni (fino a 15.000 abitanti) è riconosciuta la possibilità di “interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l’aggiornamento costante dei dati”.
Pertanto, sarà cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione fissare tali termini, indicandoli nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), nella sezione dedicata alla Trasparenza, definendo con precisione il concetto di tempestività, riferito sia ai tempi di pubblicazione che a quelli di aggiornamento.
Tali tempi, come suggerito dall’ANAC, non dovranno tendenzialmente essere superiori al semestre.
Ecco di seguito il passaggio che si suggerisce di inserire nel PCPCT che dovrà essere approvato dalla Giunta:
“La pubblicazione di dati, informazioni e documenti è tempestiva quando viene effettuata entro n. ..… giorni dalla disponibilità definitiva di dati, informazioni e documenti”.