Domanda

Siamo un Comune con popolazione inferiore ai 15mila abitanti e il nostro Sindaco ci ha chiesto di chiarire se, in qualità di componente dell’Assemblea dei Sindaci, è obbligato a pubblicare i suoi redditi nella sezione di Amministrazione Trasparente del portale web della Provincia. Cosa prevede la normativa in merito?

Risposta

La disposizione che regola la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali è contenuta nell’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 33/2013 che, in passato, è già stata oggetto di interpretazioni da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L’ultima formulazione della norma, riveduta con la determinazione n. 241/2017, aveva chiarito che per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, fermo restando l’obbligo di pubblicare le altre informazioni previste: l’atto di nomina o di proclamazione; il curriculum; i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i compensi spettanti.

La disposizione sopra richiamata, rivolta prettamente ai titolari di incarichi politici di Stato, Regioni ed Enti locali, si prestava a dubbi interpretativi, soprattutto in relazione all’applicabilità o meno ai titolari di incarichi politici, non di carattere elettivo.

L’ANAC è intervenuta in materia con la delibera n. 641, del 14 giugno 2017, di modifica ed integrazione della delibera n. 241 dell’8 marzo 2017, precisando che i destinatari degli obblighi di pubblicazione di cui sopra, sono tutti i soggetti che partecipano – sia in via elettiva che di nomina – a organi politici di livello statale, regionale e locale.

In particolare, l’Autorità ha previsto che per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, in quanto componenti ex lege dell’Assemblea dei Sindaci, non sussiste l’obbligo di pubblicazione nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia dei dati reddituali e patrimoniali, previsti dall’art. 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 33/2013.

La risposta al quesito posto, quindi, è che il Sindaco non è obbligato a pubblicare alcuna informazione sui suoi redditi e sul suo patrimonio, ma potrebbe essere tenuto a farlo qualora l’amministrazione disponesse di pubblicare “dati ulteriori” rispetto a quanto richiesto dalla legge, individuando tali dati nell’ambito del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, in linea con il concetto di trasparenza come accessibilità totale (FAQ ANAC in materia di trasparenza n. 1.9).