Domanda
Un cittadino brasiliano ha presentato istanza nel nostro comune per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e la pratica è attualmente in corso. Allo scadere dei 90 giorni dall’ingresso l’abbiamo informato che per mantenere il diritto all’iscrizione anagrafica avrebbe dovuto presentare il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza. A seguito di questa comunicazione è emerso che il cittadino ha lasciato l’Italia ed è tornato in Brasile definitivamente. Qual è la procedura corretta per provvedere alla cancellazione anagrafica?
Risposta
Da quello che emerge il cittadino in questione ha lasciato l’Italia prima della conclusione del procedimento e senza ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Qualora l’ufficio sia tutt’ora in contatto con il cittadino stesso, potrebbe farsi inviare il modulo ad hoc della dichiarazione di residenza, Allegato 2 della circolare 9/2012, che riguarda specificamente la “Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero”, che lo stesso può inviare in via telematica, allegando copia del passaporto.
Altrimenti, in caso questo non fosse possibile, un’altra strada da seguire potrebbe essere quella di avviare un procedimento di verifica della regolarità del soggiorno, procedendo poi alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. Il cittadino straniero iscritto in anagrafe privo di permesso di soggiorno, verrà invitato ad esibire il titolo di soggiorno, oppure, quantomeno, la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno, in attesa del rilascio definitivo.
Le altre due possibilità sono la cancellazione per irreperibilità, oppure la cancellazione d’ufficio ex art. 15 DPR 223/1989.
Sicuramente però la prima strada indicata è quella maggiormente consigliabile, tenuto conto del fatto che, così facendo, si raccoglierebbe la volontà del cittadino stesso.