Domanda

In materia di affitti passivi per immobili adibiti a finalità istituzionali, pagati dal comune a favore di terzi, è stato reintrodotto il loro adeguamento all’indice Istat, che era sospeso a tutto il 31 dicembre scorso?

Risposta

Il quesito del lettore fa riferimento alla norma contenuta nella manovra estiva varata nel 2012 dall’allora ‘governo Monti’ con il decreto legge n. 95 del 06/07/2012, poi convertito in legge n.135 del 7 agosto 2012. In particolare, all’art.3 essa prevedeva una serie di misure finalizzate alla razionalizzazione del patrimonio pubblico e alla riduzione dei costi per locazioni passive a carico delle amministrazioni pubbliche. Il comma 1 introduceva il divieto di adeguare il canone di locazione passivo, dovuto dai soggetti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, alla variazione degli indici ISTAT. Tale norma, prevista in origine per il solo triennio 2012-2014 è stata via via confermata anche per gli anni successivi dai vari decreti ‘milleproroghe’ o leggi di bilancio. La recente legge di bilancio 2019 (n. 145 del 30/12/2018, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 31/12/2018, il cui testo integrale è reperibile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/62/sg/pdf) è intervenuta estendendone l’applicazione anche all’anno 2019. A prevederlo è infatti il comma 1133, lett. c) dell’articolo unico che modifica il comma 1 aggiungendo in coda proprio l’anno corrente. La risposta al quesito è pertanto negativa, ovvero: nulla è cambiato per il 2019 rispetto agli anni precedenti. Anche per il 2019, pertanto, vige il divieto di adeguare i canoni di locazione passivi pagati dall’ente a terzi alla variazione dell’indice ISTAT. Ciò va ad evidente beneficio del bilancio comunale, che si trova pertanto a sostenere una spesa inferiore a quella eventualmente prevista dal contratto di locazione passiva.

È qui solo il caso di ricordare che lo stesso art. 3 del d.l. n. 95 del 06/07/2012 nei commi successivi prevede l’automatica riduzione dei canoni di locazione passiva per immobili ad uso istituzionale, nella misura del 15 per cento rispetto a quelli contrattualmente previsti. Tale riduzione si applica sia per i contratti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sia per quelli sottoscritti successivamente. La riduzione del canone di locazione si inserisce infatti automaticamente nei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. E’ tuttavia fatto salvo il diritto di recesso del locatore. Per i nuovi contratti di locazione, sempre relativi ad immobili da adibirsi a finalità istituzionali, la riduzione del 15 per cento si applica sul canone definito come congruo dall’Agenzia del Demanio. Tutte queste norme si applicano infatti anche agli enti territoriali, così come previsto dal successivo comma 7 del medesimo articolo, nel testo oggi vigente, introdotto dal d.l. n. 66 del 24/04/2014. La norma trova ovvia applicazione anche per i contratti di locazione in cui l’ente locale sia soggetto attivo (locatore) nei confronti di altra amministrazione pubblica (locatario). Si pensi al caso in cui il comune abbia sottoscritto un contratto di locazione attiva con il Ministero dell’Interno per un edificio adibito a locale stazione dei carabinieri. Il Ministero, in quanto soggetto passivo di un contratto avente ad oggetto un fabbricato adibito ad uso istituzionale beneficerà della norma di cui sopra, a scapito, questa volta, del comune locatore. Pertanto, se, ad esempio, il canone di locazione annuo è di € 12.000,00, esso verrà automaticamente ridotto del 15%, ovvero di € 1.800,00. Al comune non verrà riconosciuto neppure l’eventuale adeguamento agli indici ISTAT qualora previsto nel contratto. Il comune avrà pertanto un’entrata di bilancio pari all’85% del canone contrattualmente stabilito, ovvero pari ad € 10.800,00. In quest’ultimo caso, pertanto, la norma, nata per contenere i costi delle locazioni passive a carico delle pubbliche amministrazioni, penalizza l’ente locale che, in qualità di soggetto attivo del contratto di locazione, subisce una minore entrata di bilancio.