Domanda

Il documento di gara unico europeo (DGUE) deve essere acquisito per tutti gli affidamenti, oppure esiste una soglia minima di spesa? Al fine di attestare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 è sufficiente la presentazione di tale documento?

Risposta

L’art. 85 del d.lgs. 50/2016 disciplina il Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 05.01.2016 e secondo lo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o s.m., al fine di uniformare la modulistica per la partecipazione alle differenti procedure di appalto e nell’ottica di riutilizzo dello stesso, previa conferma delle informazioni ivi contenute.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali ed eventualmente speciali per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, deve essere sempre acquisita indipendentemente dal valore dell’appalto, eventualmente nella forma dell’autocertificazione ordinaria ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di affidamenti diretti per importo fino a 5.000 euro (paragraofo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4), ovvero mediante il DGUE per importi superiori.

Si precisa tuttavia che il DGUE, secondo l’attuale schema ministeriale, non prevede tutte le dichiarazioni generali di cui al vigente art. 80, del d.lgs. 50/2016, come risultante dalle modifiche introdotte dapprima dal correttivo, con le lett. f-bis, e f-ter, del comma 5, e poi dall’art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018.

Il DGUE dovrà quindi essere accompagnato dalle seguenti dichiarazioni integrative relative all’art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, f-bis e f-ter del Codice:

  • di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art.80 comma 5, lett. c-bis);
  • di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art.80 comma 5, lett. c-ter);
  • di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80 comma 5, lett. f-bis);
  • di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80 comma 5, lett. f-bis);
  • L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?
    È iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lettera f-ter))?
    [_] SI    [_] NO
    Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)