Domanda

Sono il ragioniere di un piccolo comune e sto iniziando a chiudere i conti del 2018 in vista del riaccertamento ordinario. Il mio tecnico pretende di conservare a residuo passivo una spesa per la quale a dicembre ha fatto una semplice un’indagine di mercato, senza alcuna aggiudicazione. Io non ne sono affatto convinto. Mi potete aiutare?

Risposta

La corretta attivazione del Fondo pluriennale vincolato è un tema che sta molto a cuore ai responsabili dei servizi finanziari ed è fondamentale ai fini del corretto riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre, quale atto propedeutico alla stesura del rendiconto di esercizio. Come noto la sua definizione è contenuta al punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011: il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Esso è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. La presenza di un’obbligazione passiva verso terzi è condizione necessaria per la sua attivazione, tranne – ad oggi – che in due ipotesi, puntualmente elencate dal principio:

a)       per spese di investimento per lavori pubblici, per i quali il Fondo si può attivare anche senza aggiudicazione (e conseguente impegno), a condizione che l’ente abbia impegnato una parte del quadro tecnico-economico diversa dalle spese di progettazione;

b)       per spese per le quali l’ente abbia avviato almeno la procedura di selezione del contraente ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera, ancorché non impegnate.

Su quest’ultima fattispecie è intervenuta di recente la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con propria deliberazione n. 439/2018/PAR, depositata il 14/11/2018, in risposta a specifico quesito formulato dal comune di Padova (il testo integrale della deliberazione è disponibile qui: https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2018/11/CC-Sez.-Controllo-Veneto-del.-n.-439-18.pdf). La Corte, dopo aver premesso che sulla questione vi sarebbero opinioni contrastanti, in quanto nel principio non si fa menzione della procedura dell’indagine di mercato di cui all’art. 36 dell’attuale codice dei contratti, ha precisato che il riferimento normativo ivi contenuto (l’art.53, comma 2 del previgente codice) debba intendersi in senso dinamico e non in senso statico. Il vecchio codice (di cui al d.lgs. 163/2006) è infatti stato abrogato dal vigente codice, approvato con d.lgs. 50/2016, poi modificato con d.lgs. 56/2017. L’indagine di mercato, al pari della pubblicazione del bando e l’invito a presentare le offerte, segna l’avvio della procedura selettiva. Il rinvio alla previgente norma operato dal principio ha il solo scopo di richiamare in senso dinamico la normativa in tema di procedure di affidamento, che oggi, a distanza di alcuni anni dall’entrata in vigore del principio stesso, è stata sostituita dal nuovo codice. L’eccezione prevista dal principio si deve applicare anche ai nuovi e diversi istituti per l’avvio della procedura volta ad individuare il soggetto affidatario, ivi previsti. Fra queste rientra a pieno titolo l’indagine di mercato di cui all’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016, analogamente alla pubblicazione del bando di gara e all’invito a presentare le offerte, già previste e disciplinate dal vecchio codice degli appalti. Ecco perché essa, conclude la Corte, l’avvio dell’indagine di mercato è condizione sufficiente per assicurare, in mancanza dell’impegno di spesa (e, dunque, di un’obbligazione giuridicamente perfezionata) il necessario ancoraggio giuridico della copertura delle spese per lavori pubblici mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, e possa ritenersi sufficiente a consentire il trasferimento al Fondo medesimo del finanziamento oggetto di “prenotazione”.

Infine si evidenzia come la recente legge di bilancio 2019 sia intervenuta in maniera decisa sulla disciplina delle spese di investimento degli enti locali, modificando l’art. 183 del TUEL. Essa dispone infatti che le economie di spesa relative a lavori pubblici concorrano alla determinazione del Fondo secondo le modalità da definirsi con apposito decreto ministeriale da adottarsi entro il 30 aprile prossimo che aggiorni ed adegui, sentita Arconet, il principio contabile allegato n. 4/2.