Domanda

Un cittadino residente in un altro comune ha chiesto di poter celebrare il suo matrimonio su una motonave che è spesso attraccata nel porto fluviale ubicato nel nostro comune. È possibile?

Risposta

Il Massimario dell’Ufficiale di Stato Civile tratta il tema relativo al luogo di celebrazione del matrimonio civile, analizzando le diverse possibili casistiche:

L’art. 106 del codice civile prescrive che il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale. Per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività. La destinazione alla celebrazione di matrimoni deve essere disposta con provvedimento amministrativo (del sindaco, nell’ipotesi di locale compreso nella casa comunale, e quindi facente parte della struttura, o con delibera della giunta, se trattasi di ufficio separato da istituire) nel quale viene disposto lo svolgimento di quel servizio con carattere di continuità ed esclusività. La celebrazione del matrimonio civile può avvenire anche nei giardini della casa comunale, purché essi ne costituiscano, con carattere di continuità, una pertinenza funzionale, in aderenza a quanto disposto dagli artt. 817-819 del codice civile. L’art. 3, comma 1, del D.P.R. 396/2000 prevede inoltre, come detto, che i comuni possano disporre, anche per singole funzioni comunali, l’istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile. In tal caso, con un provvedimento ad hoc, è possibile celebrare matrimoni anche in una sede distaccata del comune e nelle relative pertinenze funzionali (ivi inclusi i giardini). (Circ. n. 29 del 7 giugno 2007). È ammissibile la celebrazione del matrimonio in un sito esterno alla casa comunale di proprietà privata, purché acquisita alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico (per esempio, contratto di comodato d’uso, di locazione, di usufrutto, ecc.) con carattere di ragionevole continuità temporale (e non quindi per un singolo matrimonio) e di esclusività. L’uso della struttura, pertanto, anche se di proprietà privata, deve essere strettamente e direttamente connesso alla funzione amministrativa propria della casa comunale.

Venendo poi al tema più specificamente oggetto del quesito, il Massimario prosegue dicendo che: “Non si uniforma a detta prescrizione, invece, la fattispecie per la quale il luogo di celebrazione del matrimonio si identifica in una motonave che, seppure momentaneamente ancorata nel porto, è un bene mobile registrato, destinato, ai sensi dell’art. 136 del codice della navigazione, ad altri usi e servizi mobili, anche di carattere privatistico. Pertanto, la celebrazione di un matrimonio su di una motonave si ritiene possibile solo nei casi previsti dall’art. 101 del codice civile, come da richiamo effettuato dall’art. 204 del codice della navigazione.

Pertanto possiamo desumere che in linea di massima il matrimonio sulla motonave non è possibile, tranne nel caso del matrimonio (o unione civile) celebrato in imminente pericolo di vita.