Domanda

Il nostro ente ha avviato nel 2018 una procedura di assunzione che si concluderà, presumibilemente, nel 2019. Potete spiegare come funziona l’utilizzo dei resti della capacità assunzionale?

Risposta

Non avendo conoscenza delle modalità di calcolo della capacità assunzionale effettuato dall’ente, si premette che, se non utilizzata entro il 31.12.2019, solo la quota dei resti inutilizzati dell’anno 2016 sulle cessazioni di personale avvenute nell’anno 2015, andrà “persa” e non potrà più essere utilizzata.

Non bisogna riferirsi ad un aggregato unico, poiché il triennio precedente è a scorrimento, dinamico.

Nel calcolo della capacità assunzionale dell’anno 2019, l’ente avrebbe già dovuto tener conto di ciò, procedendo, dapprima al calcolo della capacità assunzionale di competenza, basata sulle cessazioni di personale dell’anno 2018, e poi sommare a questo dato, l’importo dei resti 2016/2018, sulle cessazioni 2015/2017.

Comunque, fermo restando l’impossibilità di entrare nel dettaglio non avendo tutti gli elementi conoscitivi necessari, se l’ente è in grado di dimostrare di aver attivato tutte le procedure propedeutiche all’assunzione già a partire dall’anno 2018, e non ha modificato l’atto di programmazione del fabbisogno di personale, confermando l’esigenza di coprire il posto del profilo ricercato, si ritiene che l’ente possa concludere le procedure assunzionali entro l’anno 2019.