Domanda
La Prefettura ci ha appena comunicato il nominativo del nuovo revisore unico dei conti. La deliberazione di consiglio comunale che ne prenderà atto può prevedere l’aumento del suo compenso? Si applica ancora la riduzione del 10% sui compensi in godimento al 30/04/2010?
Risposta
Il tema del compenso degli organi di revisione è disciplinato dall’art. 241 del TUEL che, al comma 1, stabilisce che: “Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale”. Il decreto ministeriale, a tutt’oggi ancora vigente, è stato approvato il 20/05/2005. Esso prevede, all’art.1, una serie di possibili maggiorazioni del limite massimo del compenso base annuo lordo (come definito dalla tabella A allegata al medesimo decreto), legate a taluni parametri di spesa (spesa corrente annuale pro-capite e spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibili dall’ultimo bilancio preventivo approvato). Le maggiorazioni sono tra loro cumulabili. Ulteriori possibili maggiorazioni sono previste ai commi 2 e 3 dell’art. 241 del TUEL. Il compenso spettante ai revisori è fissato dal consiglio comunale con la stessa deliberazione di nomina. Quelli fissati dal decreto ministeriale sono limiti massimi del compenso per la fascia demografica di appartenenza del proprio ente; il consiglio ha tuttavia piena facoltà di deliberare compensi inferiori rispetto ad essi. A confermarlo è stata la Corte dei conti – Sezione Regionale Toscana con propria deliberazione n. 76/2018/PAR del 14 novembre scorso (il testo integrale della pronuncia è reperibile qui: https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2018/11/CC-Sez.-Controllo-Toscana-del.-n.-76-18.pdf).
La riduzione del compenso nella misura del 10% a suo tempo disposta dall’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, non trova più applicazione a partire dal 1° gennaio 2018. La norma prevedeva infatti che decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fossero automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti in godimento alla data del 30 aprile 2010. La riduzione è stata poi prorogata nel tempo fino al 31/12/2017. Né la legge di bilancio 2018, né il decreto ‘Milleproroghe’ 2018 ne hanno previsto l’ulteriore proroga. Pertanto a partire dal 1° gennaio 2018 essa non trova più applicazione. Da tale data è possibile ripristinare il compenso nella misura prevista antecedentemente all’entrata in vigore del suddetto decreto. A confermarlo è la stessa Corte dei conti Toscana che dispone che: “(…) per valutare se il taglio del 10% dei compensi spettanti ai revisori debba essere ancora applicato, a seguito dello spirare del termine fissato al 31 dicembre 2017 dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016, è necessario far riferimento alla volontà espressa dall’amministrazione nella delibera di nomina dell’Organo di revisione. Pertanto, se dall’esame di tale delibera si evince in modo inequivocabile che la volontà dell’amministrazione deliberante era di fissare il compenso dell’organo di revisione nella misura prevista dal D.M. del 2005 (…) alla quale misura è stata successivamente applicata la riduzione prevista dal dl 78/2010, il venir meno delle prescrizioni normative previste dal DL 78/2010, (…) comporterà la riespansione del compenso ai livelli precedenti alla riduzione ex lege”. Il compenso del nuovo revisore potrà inoltre beneficiare delle maggiorazioni previste dal D.M. del 2005 qualora in tal senso si esprima il consiglio comunale nella deliberazione di nomina.
Infine si segnala che lo schema di decreto che innalza i compensi massimi spettanti ai revisori dei conti ha avuto il via libera della Conferenza Stato-Città nei giorni scorsi. Per la sua entrata in vigore, dopo oltre tredici anni dal precedente decreto, è ovviamente necessario attendere la firma del Ministro dell’Interno e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.