Domanda
A seguito di una istanza di trasferimento di residenza da un altro comune, gli accertamenti relativi alla dimora abituale effettuati dalla Polizia locale sono risultati negativi. Abbiamo inviato la raccomandata con il preavviso di rigetto all’indirizzo dichiarato, ma la stessa è attualmente in giacenza presso le Poste. A questo punto ci chiediamo qual è la data esatta dalla quale fare decorrere il termine di dieci giorni per presentare le osservazioni da parte dell’interessato?
Risposta
L’art. 10-bis ha introdotto il preavviso di rigetto nell’ambito delle norme sul procedimento amministrativo come strumento di partecipazione del cittadino al procedimento stesso, al fine di ridurre i contenziosi nelle fasi successive all’adozione di provvedimenti negativi da parte della Pubblica Amministrazione.
L’ufficiale di anagrafe, come nel caso descritto nel quesito, comunica, prima dell’adozione del provvedimento negativo agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Segnaliamo che nel caso del procedimento di iscrizione anagrafica, è necessario effettuare tale comunicazione prima del decorso dei 45 giorni dalla data dell’istanza, che porterebbero in ogni caso alla formazione del silenzio-assenso.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione deve essere inviata all’indirizzo presso il quale è stata dichiarata la residenza oppure, in alternativa, all’indirizzo indicato dal cittadino nella sezione recapiti dell’apposito modulo ministeriale (se compilata).
Riguardo l’oggetto specifico del quesito, ovvero la data da prendere come riferimento per la decorrenza del termine di 10 giorni, possiamo notare quanto segue.
Per le raccomandate la compiuta giacenza si verifica nel caso in cui il destinatario delle stesse non si rechi nei trenta giorni prescritti presso l’ufficio postale per il ritiro. In questo caso l’originale viene rinviato al mittente con l’indicazione di compiuta giacenza. Con la conseguenza che la lettera, da un punto di vista legale, si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto.
Il termine di 10 giorni previsto dalla norma inizierà pertanto a decorrere a partire dal trentesimo giorno di giacenza.
Si ricorda che la comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra citato.