Domanda

Il comune dove lavoro è stato sconfitto in contenzioso e ora ho la necessità di disporre il prelevamento di somme dal fondo passività potenziali iscritto a bilancio 2018. Non avendone mai fatti in precedenza chiedo: qual è l’organo che vi deve provvedere? Con quali modalità e con quali tempi?

Risposta

Il fondo passività potenziali rappresenta una delle molte novità introdotte dalla riforma contabile contenuta nel DLgs. 118/2011. Esso è previsto all’art. 167, comma 3 del TUEL. I prelevamenti delle somme accantonate in tale fondo sono disciplinati dal successivo art. 176. Il fondo ha natura facoltativa ed è iscritto, a fronte di passività potenziali, alla missione 20 – “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma 3 – “Altri fondi” del bilancio di previsione. Come per tutti gli accantonamenti non è possibile impegnare e pagare direttamente sul relativo stanziamento di bilancio, ma è necessario prelevarne le somme necessarie ed imputarle ad idoneo capitolo di spesa. A ciò si provvede con apposita deliberazione dell’organo esecutivo, ovvero della giunta, così come previsto dall’art. 176. Il termine ultimo per l’adozione di tali provvedimenti è fissato al 31 dicembre dell’esercizio finanziario, al pari di quanto già previsto per i prelevamenti dal fondo di riserva. Come questi ultimi, non siamo in presenza di una variazione di bilancio, né di una variazione di PEG. Queste infatti sono previste e disciplinate nell’ampia gamma di tipologie di cui all’art. 175. Pertanto sulla deliberazione di giunta che dispone il prelevamento di somme dal fondo passività potenziali non è neppure dovuto il parere dell’organo di revisione. In tale senso è chiara la norma contenuta all’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del TUEL, laddove si prevede che l’organo di revisione esprima pareri, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, in materia di proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili. Non è previsto nessun obbligo normativo in merito alla comunicazione al consiglio comunale delle deliberazioni di prelevamento di somme dal fondo. Non così, invece per i prelevamenti dal fondo di riserva, per i quali tale obbligo è previsto dall’art. 166, comma 2 del TUEL. Probabilmente siamo di fronte ad una dimenticanza del legislatore in sede di modifica del TUEL. Non si vedono ragioni per prevedere trattamenti diversi tra le due tipologie di prelevamenti. Al contrario, si ritiene opportuno, per ragioni di trasparenza nei confronti dell’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, provvedervi secondo le stesse modalità e tempistiche previste dal regolamento di contabilità per i prelevamenti dal fondo di riserva, magari prevedendole al suo interno con apposita norma. Viceversa l’atto di prelevamento va sicuramente trasmesso al tesoriere comunale. In mancanza quest’ultimo non potrà aggiornare gli stanziamenti di bilancio e, pertanto, non potrà dare seguito agli ordinativi di pagamento emessi a valere sui capitoli destinatari delle somme prelevate dal fondo.

A fine esercizio, le eventuali economie di bilancio a valere sul fondo, non essendo impegnate confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, che potrà essere utilizzato ai sensi dell’art. 187, comma 3. Allorché si accerterà che la spesa potenziale per la quale le somme erano state accantonate non può più verificarsi, essendone venuto meno il rischio, la corrispondente quota di avanzo di amministrazione verrà liberata dal relativo vincolo.

Un’ultima considerazione: i prelevamenti di somme dal fondo passività potenziale hanno riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto del ‘pareggio di bilancio’. Se le somme stanziate a fondo sono ‘detraibili’ ai fini della determinazione del saldo, non lo sono invece le somme prelevate ed iscritte a qualunque altro capitolo di spesa corrente che, pertanto, incidono negativamente sul saldo.