Domanda

Una segnalazione/esposto presentato alla polizia può essere oggetto di diritto di accesso agli atti?

Risposta

Cerchiamo di riassumere efficacemente l’ampia disciplina riguardante l’argomento oggetto della domanda, al fine di poter tracciare chiaramente, seppur in breve, la prassi da seguire.

Innanzitutto è doveroso distinguere. Se si tratta di denuncia di rilievo penale la procedura è quella prevista dallo stesso codice di procedura penale: l’attività di polizia rientra nella funzioni della polizia giudiziaria ex art. 55 del c.p.p. e gli atti sono coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p.; diverso il caso in cui la segnalazione ha rilievo amministrativo, in cui la violazione di legge o di regolamento che viene denunciata determina una sanzione amministrativa, evento che non obbliga al segreto di indagine da parte dell’organo di polizia.

Gli orientamenti dei diversi TAR e del Consiglio di Stato sono oscillanti, tra gli istituti della tutela della “privacy” e la garanzia dell’accesso agli atti.

Al proposito va citata l’innovativa e recentissima sentenza del TAR Emilia-Romagna del 17 ottobre 2018, n.772.

A seguito di un controllo su esposto da parte della polizia locale, il titolare di una palestra richiede al comune di Bologna l’accesso agli atti per conoscere il “delatore”.  Al diniego, l’interessato si rivolge al TAR, che a sua volta conferma le argomentazioni addotte dal comune, evidenziando che “la conoscenza della fonte all’origine di un controllo di polizia non risponde a nessun interesse di colui che subisce l’attività ispettiva, poiché, qualunque sia la ragione che ha mosso gli agenti, le conseguenze dannose per l’interessato possono nascere solo dall’esito del controllo”.

Per il Tar Emilia-Romagna è pertanto preferibile l’interpretazione per cui l’esposto o la segnalazione non può essere oggetto di accesso agli atti perché “non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipenda la difesa del denunciato”. “La conoscenza dei fatti – conclude la sentenza – e delle allegazioni contestati risulta assicurata già dal verbale di accertamento; non c’è quindi ragione di risalire al precedente esposto”.

Interessante, su questa linea di indirizzo, anche una sentenza TAR Veneto del 4 aprile 2004, n. 934 che in maniera meno decisa e più “equilibrata”, tra i due diritti, non nega la possibilità di accedere all’esposto, ma ritiene necessaria tutelare la “privacy” dell’autore omettendone il nome per evitare possibili ritorsioni.

Quindi, risulta del tutto legittimo, alla luce di quanto sostenuto dai tribunali amministrativi, negare in tutto o in parte l’accesso all’esposto con cui la polizia amministrativa si attivi e accerti una violazione ammnistrativa, la cui conseguenza è del tutto autonoma rispetto all’impulso iniziale, espressione del privato cittadino.