Domanda

I certificati di residenza richiesti dagli studi legali per notifica degli atti giudiziari sono esenti da imposta di bollo, come da Risoluzione della Agenzia delle Entrate, ma come ci si deve comportare in caso di richiesta di certificato di famiglia storico, sempre da parte di uno studio legale, che deve notificare atti ai familiari di un deceduto? Siamo in dubbio in quanto la Risoluzione parla genericamente di certificati anagrafici.

Risposta

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – con la Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, rispondendo ad un interpello del Ministero dell’Interno, ha chiarito il concetto che i certificati anagrafici richiesti dagli avvocati per la notifica di atti giudiziari sono esenti dall’imposta di bollo.

La premessa è che l’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “… inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” (in base a quanto previsto dall’art.18 del DPR n. 115 del 2002).

La Risoluzione richiama la precedente circolare n. 70 del 14 agosto 2002, nella quale la stessa Agenzia delle Entrate precisa il significato da attribuire ai termini “antecedenti, necessari e funzionali”: “ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale”.

Prosegue la Risoluzione: “Sulla base di tali principi, deve ritenersi, quindi che anche i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del DPR. n. 115 del 2002, qualora ‘antecedenti’, ‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali. A parere della scrivente, pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale. In tale evenienza, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l’uso cui tale atto è destinato.”

Questa è una affermazione che ha carattere generale, richiamando la categoria generale del certificato anagrafico: dobbiamo tenere presente che in effetti è l’uso e non la tipologia del certificato che determina l’esenzione. Quindi si ritiene che la previsione debba valere per certificati di residenza e di stato di famiglia, anche fossero storici come nel caso richiesto. La richiesta di un certificato di stato di famiglia o di residenza, anche storico, può infatti servire per verificare la presenza di più persone interessate dal procedimento giurisdizionale che è necessario avviare, notificando ai familiari l’atto stesso, come nel caso oggetto del quesito.