Domanda

Quali sono le novità del cd. “decreto sicurezza” recentemente approvato dal punto di vista dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo?

Risposta

Il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113  “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, è attualmente al vaglio del Parlamento per la conversione in legge, ma nel frattempo, a partire dal 5 ottobre, è immediatamente efficace.

Il decreto contiene diverse novità in tema di accoglienza, di rilascio dei permessi di soggiorno, di cittadinanza e di iscrizione anagrafica.

In particolare, è l’art. 13 (Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica) che apporta le principali modifiche in materia anagrafica, in riferimento all’iscrizione dei richiedenti asilo.

Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), vengono apportate le seguenti modificazioni:

  • art. 4: al contrario della versione precedente, ora il permesso di soggiorno per richiedenti asilo non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del DPR n. 223/1989 e dell’art. 6, c. 7 del D. Lgs. n. 286/1998 (pertanto i richiedenti asilo non potranno più ottenere l’iscrizione anagrafica).
  • art. 5: modifica del comma 3 il quale, in precedenza, prevedeva l’individuazione della struttura di accoglienza come luogo di dimora abituale ai fini dell’iscrizione anagrafica, nella nuova formulazione prevede che “l’accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio dalle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2” (pertanto in questo caso la struttura di accoglienza non rappresenta più il luogo di dimora abituale e quindi di residenza per il richiedente asilo in possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta dello stesso).
  • art. 5-bis (abrogato): era l’articolo che prevedeva che il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di accoglienza dovesse essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente in convivenza, ove non iscritto individualmente; oltre a prevedere la cancellazione anagrafica immediata del richiedente a seguito della segnalazione da parte del responsabile della convivenza di revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente stesso dal centro. Ovviamente eliminando la possibilità di iscrizione anagrafica viene cassata anche la procedura di cancellazione.

A seguito della conversione in legge (con eventuali modifiche) ci riserviamo di approfondire ulteriormente l’argomento, analizzando le conseguenze sul piano pratico di queste nuove norme. Nel frattempo si tengano presenti gli aspetti segnalati sopra relativi all’attuale impossibilità di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo.