Domanda

Un cittadino straniero disabile psichico, in quanto tale sottoposto ad amministrazione di sostegno, se ottiene il decreto di cittadinanza può essere esonerato dal prestare il giuramento per divenire cittadino italiano?

Risposta

In riferimento alla questione in oggetto partiamo dall’analisi delle norme. L’art. 10 della legge 5.2.1992, n. 91 prevede che “il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre – 7 dicembre 2017, n. 258, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità“.

Con la stessa sentenza la Corte ha inoltre previsto che: “L’esonero dal giuramento deve operare a prescindere dal tipo di incapacità giuridicamente rilevante. Ciò che rileva è l’impossibilità materiale di compiere l’atto in ragione di una grave patologia, non rilevando la precipua condizione giuridica in cui versa il disabile e fermo restando il potere del Procuratore della Repubblica di impugnare gli atti, le omissioni e i rifiuti dell’ufficiale dello stato civile, ai sensi dell’art. 95, comma secondo, del D.P.R. n. 396/2000, in caso di distorta applicazione della disciplina sull’esonero dal giuramento”.

Nel caso in oggetto risulta, dal decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, la disabilità psichica, ma non viene indicato nulla relativamente l’atto del giuramento ad opera dell’amministratore o dell’aspirante cittadino italiano, nonché beneficiario di amministrazione di sostegno. Pertanto l’ufficiale dello stato civile dovrà limitarsi a trascrivere il decreto di concessione, omettendo il giuramento e giustificando tale omissione facendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2017, oltreché citando nella trascrizione la documentazione acquisita circa l’impossibilità da parte del soggetto disabile di prestare giuramento.

Gli effetti dell’acquisto della cittadinanza decorreranno dal giorno successivo all’emanazione del decreto di cittadinanza stesso, senza necessità che sia disposto dal giudice, come avveniva prima della sentenza della Corte Costituzionale.