Domanda

La madre di una cittadina rumena iscritta in anagrafe con regolare contratto di lavoro, può essere iscritta anch’essa pur non avendo un lavoro? Provenendo dalla Romania quali documenti deve presentare?

Risposta

Relativamente al tema specifico il D. lgs. 30/2007 (“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”), prevede all’art. 2 (Definizioni):

“1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) “familiare”:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
c) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.”

La madre è certamente un ascendente diretto e può essere iscritta in anagrafe in qualità di familiare di una cittadina dell’Unione che ha autonomo diritto di soggiornare in Italia (artt. 7 e 9 del D. Lgs. 30/2007).

Pertanto, per la cittadina in questione è necessario dimostrare, in fase di iscrizione anagrafica, di essere madre della cittadina UE lavoratrice iscritta in anagrafe, tramite documentazione che attesti di essere, appunto, familiare, con atti originali del proprio Paese, tradotti e apostillati.

Dovrà anche dimostrare di essere “a carico” della figlia: relativamente alla condizione di familiare a carico è sicuramente ammessa la dichiarazione sostitutiva di vivenza a carico sottoscritta dalla madre stessa. Questo in base a quanto prevede la giurisprudenza della Corte Europea, nonché l’art. 3 del D.P.R. 445/00, il quale limita la possibilità di ricorrere alle dichiarazioni ex artt. 46 e 47 unicamente in riferimento ai cittadini extraUE, mentre non pone limiti ai cittadini dell’Unione Europea, indipendentemente dalla possibilità pratica di verifica.