Domanda
Nel nostro ente sono state effettuate delle progressioni verticali nell’anno 2009. Ai dipendenti che hanno beneficiato della progressione deve essere mantenuto l’assegno ad personam, calcolato sulla differenza della posizione economica di provenienza e quella iniziale della categoria superiore o deve essere rideterminato sulla base dei nuovi valori degli stipendi tabellari contenuti nel contratto sottoscritto in data 21.05.2018?
Risposta
In base all’art. 15, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, disapplicato dall’art. 9 del CCNL del 09.05.2006, l’assegno ad personam può essere riassorbito solo a seguito di una progressione economica orizzontale nella nuova categoria acquisita per progressione verticale[1].
Di conseguenza, una volta attribuito detto assegno, non è necessario effettuare riproporzionamenti del medesimo per effetto dei nuovi contratti collettivi che accrescano il valore dello stipendio tabellare.
Si aggiunge che tale garanzia per il lavoratore in progressione verticale è venuta meno a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009 che, avendo abrogato l’istituto, ammetteva solo il concorso pubblico per il passaggio ad una categoria superiore.
Il contratto del 2018, all’art. 12, commi 8 e 10, ha però riammesso la garanzia in parola nel caso di applicazione dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017 ossia delle nuove progressioni verticali limitate al triennio 2018-2020[2].
________
[1]Vedasi in proposito parere Aran disponibile al link: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/trattamento-economico-stipendiale/6977-rl14aeffetti-dei-nuovi-stipendi/1332-ral049-orientamenti-applicativi.html[2] “Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore.”