Domanda
Il mio comune gestisce direttamente il servizio lampade votive mediante l’emissione di bollette-fatture in conformità a quanto disposto dal d.m. 370/2000. Devo inserire le bollette-fatture nello spesometro? Come devo esercitare l’opzione per l’invio semestrale?
Risposta
L’Agenzia delle entrate è intervenuta recentemente sull’argomento oggetto del quesito con la risoluzione n° 68/E del 21 settembre 2018, ribadendo che:
- le bollette-fatture emesse per l’addebito dei corrispettivi per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica (Compreso il servizio lampade votive) “tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo”. In altri termini per l’Agenzia delle entrate fatture e bollette-fatture sono documenti tra loro assimilati;
- ai sensi dell’art. 1-ter, Dl 148/2017, le pubbliche amministrazioni sono esonerate dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
- dal 2019 sarà abrogato l’obbligo di invio dello spesometro perché sostituito dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.
Ne consegue, che devono essere inserite nello spesometro, esclusivamente le bollette-fatture emesse dal Comune nei confronti di soggetti passivi iva. Non devono invece essere inserite le bollette-fatture emesse dal Comune nei confronti dei consumatori finali (per il servizio lampade votive è presumibile la totalità dei soggetti).
L’opzione per l’invio semestrale dello spesometro non deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate. L’esercizio dell’opzione si desume pertanto dal comportamento concludente dell’ente.
È opportuno ricordare in questa sede che per i soggetti che inviano lo spesometro su base trimestrale, il decreto legge n° 87/2017 (Decreto dignità), ha differito di tre mesi, dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019, la scadenza per l’invio dello spesometro del terzo trimestre 2018.