Domanda

Nel nostro ente il segretario comunale riveste anche la carica di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), nonché di presidente del nucleo di valutazione (NdV). Sussiste conflitto di interessi tra le cariche?

Risposta

A tal proposito, occorre segnalare il recentissimo (14 giugno u.s.), intervento del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone, il quale ha presentato al Senato della Repubblica la relazione sull’attività svolta dalla predetta Autorità nel corso del 2017.

La relazione, che ripercorre i punti più importanti sulle attività di vigilanza e sui contratti svolte dall’ANAC, si sofferma, nella parte relativa alle segnalazioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, all’ipotesi di conflitto di interesse nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nominato componente del Nucleo di Valutazione di enti locali.

L’Autorità ricorda che, con l’atto di segnalazione n. 1 del 24 gennaio 2018, aveva formulato alcune osservazioni in merito alla situazione di conflitto di interesse conseguente all’ipotesi in cui il RPCT rivestisse il ruolo di componente o di presidente del nucleo di valutazione di enti locali.

In particolare, nella relazione viene evidenziato che il segretario comunale, cui spetta l’incarico di RPCT, è spesso anche componente del nucleo di valutazione e tale cumulo dei due incarichi rappresenta una situazione di conflitto di interesse , in analogia con il regime di incompatibilità disciplinato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (che pone espressamente il divieto di nominare, quali componenti dell’organo indipendenti di valutazione della performance (OIV), i dipendenti dell’amministrazione stessa o coloro che rivestano incarichi politici e sindacali).

Nella fattispecie sopra descritta, l’ANAC rileva che il segretario comunale (nel ruolo di RPCT) si troverebbe nella veste di controllore e controllato, in quanto, in qualità di componente del nucleo di valutazione, è tenuto ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di responsabile per la trasparenza è tenuto a svolgere stabilmente un’attività di controllo proprio sull’adempimento dei suddetti obblighi da parte del’amministrazione, con conseguente responsabilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 190/2012, in caso di colpevole omissione.

Alla luce delle considerazione sopra illustrate, l’ANAC auspica il più presto possibile un intervento correttivo da parte del legislatore, finalizzato ad integrare la disciplina normativa prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 con l’introduzione di specifiche disposizioni in tema di incompatibilità dei componenti del nucleo di valutazione, in analogia a quanto previsto dall’articolo 14 del predetto decreto per la composizione degli OIV, con particolare riferimento all’incarico di RPCT.