Domanda
È possibile effettuare, da parte dell’ufficio tributi, la notifica degli avvisi di accertamento a mezzo posta elettronica certificata (PEC)?
Risposta
Occorre premettere che nel nostro ordinamento giuridico ci sono diverse disposizioni che consentono di effettuare la notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
La prima, di carattere generale, è contenuta nel codice di procedura civile. Si tratta dell’art. 149-bis del c.p.c. (disposizione introdotta nel 2010) che consente di effettuare la notifica a mezzo PEC, ma impone l’utilizzo dell’agente notificatore, quindi l’ufficio non può procedere direttamente nei confronti del contribuente.
La seconda, di carattere settoriale, è contenuta nell’art. 26 del Dpr 602/73 e riguarda la notifica a mezzo PEC o con raccomandata AR della cartella di pagamento (la c.d. cartella esattoriale emessa da Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Una terza disposizione, anch’essa di carattere settoriale, riguarda la notifica a mezzo PEC dei verbali al codice della strada ed è contenuta nell’art. 20 del d.l. 69/2013 conv. L. 98/2013, la cui attuazione è rimessa ad un decreto ministeriale, adottato solo recentemente (si veda il DM Interno del 20/2/2018).
Per quanto riguarda i tributi locali, il comma 161 della legge n. 296/2006 consente di effettuare la notifica degli avvisi di accertamento “anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento”. E’ quindi possibile notificare gli avvisi di accertamento dei tributi comunali con semplice raccomandata a.r. (busta bianca), in alternativa alla notifica a mezzo posta prevista per gli atti giudiziari (ex legge 20/11/1982 n. 890) effettuata con la busta verde.
Per quanto riguarda la notifica degli avvisi di accertamento a mezzo PEC, inizialmente la giurisprudenza si è mostrata piuttosto oscillante, in parte contraria (cfr. CTP di Milano n. 6087/2014), in parte favorevole (cfr. CTP Matera n. 447/2015, CTP Bergamo n. 16672016).
Poi nel 2016 è stata introdotta una disposizione che consente di effettuare la notifica degli atti tributari a mezzo PEC, a partire dal 1° luglio 2017. Si tratta dell’art. 7-quater commi da 6 a 8 del D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016, norma tuttavia non riferita espressamente ai tributi locali trattandosi di un’integrazione all’art. 60 del DPR 600/1973, riguardante la notifica degli atti di accertamento delle imposte sui redditi. Risulta quindi dubbia la possibilità di effettuare la notifica a mezzo PEC per gli avvisi di accertamento dei tributi locali.
La questione è stata recentemente risolta dal d.lgs. n. 217 del 13/12/2017 (art. 7 comma 1-quater), in vigore dal 27 gennaio 2018, secondo cui “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all’originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis”.
La norma consente pertanto di notificare gli atti di accertamento e le ingiunzioni fiscali a mezzo PEC e quindi la risposta al quesito è positiva. In ordine al procedimento da seguire, va evidenziato in particolare che la relata di notifica, creata con word, open office, ecc., deve essere trasformata, senza scansione, direttamente in PDF testo e firmata digitalmente. Un’altra regola da osservare riguarda la questione degli allegati al messaggio. Per essere valido, l’allegato deve essere firmato digitalmente e avere un’estensione del file p7m. Infine, la notifica via PEC può dirsi perfezionata per il soggetto notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, mentre, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 68/2005 (art. 3 bis comma 3 della L. 53/94).