Domanda
Sono responsabile di settore di un comune non capoluogo di provincia e devo appaltare un servizio ordinario pluriennale del valore indicativo di 200.000 euro. L’ente nel caso di specie può procedere autonomamente?
Risposta
Con riferimento al quesito in premessa occorre rifarsi all’art. 37 del codice dei contratti, che disciplina ai commi 1, 2 e 4 il sistema degli acquisti centralizzati con riferimento ai comuni non capoluogo di provincia.
In particolare per l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, o inferiore a 150.000 euro per lavori (manutenzione ordinaria, straordinaria, altri lavori), i comuni non capoluogo di provincia possono procedere in autonomia (comma 1).
Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, e per lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, i comuni non capoluogo possono procedere autonomamente solo utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (comma 2). Ad esempio, nel caso di un comune lombardo, e solo per citare gli strumenti principali, utilizzando la piattaforma Sintel oppure mediante il MEPA nella forma della RDO o della trattativa diretta (nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 63 del codice).
Per forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, e per lavori di manutenzione straordinaria e altri lavori, di importo pari o superiore a 150.000 euro, e per lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, il comune deve ricorrere ai soggetti indicati al co. 4 dell’art. 37 (a – ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b – mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrale di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c – ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 07.04.2014 n. 56).
L’ente può sempre procedere in autonomia, indipendentemente dall’importo, nel caso di adesione agli strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da Consip o dal soggetto aggregatore di riferimento (adesione a convenzioni Consip o Regionale).
Si precisa, che accanto a questa normativa, che riguarda il problema della centralizzazione e della possibile autonomia negoziale dei comuni non capoluogo, si affianca tutta la disciplina in materia di ricorso agli strumenti telematici di acquisto e negoziazione prevista dalle varie spending review.