Domanda
Le richieste e le autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico per banchetti finalizzati alla propaganda elettorale sono esenti da bollo ai sensi dell’art. 1 della Tabella di cui all’Allegato B del d.P.R. 642/1972?
Risposta
Secondo quanto indicato dalla recentissima Risoluzione n. 56/E dell’Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2018, le richieste di occupazione del suolo pubblico, e le relative autorizzazioni rilasciate dai comuni, per la raccolta di firme, possono essere esentate in modo assoluto dal pagamento dell’imposta di bollo al ricorrere delle seguenti condizioni:
- siano finalizzate a sottoscrivere petizioni alle Camere (articolo 50 della Costituzione), al Parlamento europeo (articolo 227 del Trattato UE), ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;
- siano rivolte a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare alle Camere (articolo 71 della Costituzione), alla Commissione europea (ECI), ai consigli regionali e delle province autonome, ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;
- siano dirette a promuovere iniziative politiche per richiedere i referendum previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli Statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Statuti degli enti locali;
- siano finalizzate all’esercizio dei diritti di voto nell’ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l’attività propagandistica o informativa sia svolta durante il c.d. “periodo elettorale”.
Dette condizioni si riferiscono all’esercizio dei diritti elettorali per ogni livello di democrazia rappresentativa: comunitario, nazionale, regionale e delle province autonome, locale.
Le richieste di occupazione del suolo pubblico e i relativi provvedimenti di autorizzazione, finalizzati ad iniziative diverse da quelle sopra previste, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.
Per l’applicazione dell’agevolazione di cui al citato articolo 1 della Tabella B del d.P.R. n. 642 del 1972, rileva esclusivamente la circostanza che le richieste di occupazione del suolo pubblico e le relative autorizzazioni da parte del Comune siano riconducibili all’esercizio dei diritti elettorali come sopra individuati e alle condizioni ivi precisate.
La mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo non può fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo, salvo che la medesima si svolga durante il cd. “periodo elettorale”, così come definito dalle vigenti disposizioni in materia di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e delle province autonome, comunali. In quest’ultimo caso, l’esenzione dall’imposta di bollo si applica alle richieste di occupazione del suolo pubblico e alle relative autorizzazioni anche nell’ipotesi in cui tali atti siano rispettivamente presentati e rilasciati prima dell’inizio del c.d. “periodo elettorale”, ancorché dispieghino i loro effetti durante il medesimo periodo elettorale.
Pertanto, le raccolte firme come sopra descritte sono sicuramente esenti, se invece si tratta di banchetti finalizzati alla mera attività propagandistica il discrimine è rappresentato dal periodo in cui si svolgono: sono esenti unicamente se ricadono nel cd. “periodo elettorale”. Tale periodo inizia 30 giorni prima della data del voto.