Domanda
Alla luce della nuova disposizione di cui all’art. 26 del CCNL del 21/5/2018 si chiede se sia possibile per il personale usufruire di una durata pausa pranzo pari a 10 minuti, nel caso di orario pari a 7.12 ore giornaliere (orario settimanale articolo su 5 giorni).
Inoltre si chiede se la pausa possa essere considerata facoltativa nel caso di orario giornaliero pari a 7.12 ore e se il dipendente possa rinunciare al buono pasto con un orario superiore alle 6 ore giornaliere.
Risposta
Al riguardo va in primis evidenziato che la pausa “non inferiore a 10 minuti” è prevista dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 solo qualora la disciplina collettiva non abbia provveduto a prevedere un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito.
È evidente, pertanto, che la tutela dal legislatore si applica solo nel caso di mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva.
Il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto lo scorso 21 maggio, ha provveduto in tal senso prevedendo espressamente all’art. 26, comma 1 che “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purchè non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14/9/2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13 del CCNL del 9/5/2006”.
La chiara formulazione del testo della clausola contrattuale non lascia dubbi: la pausa non può avere durata inferiore a 30 minuti.
Per quanto concerne il secondo punto relativo alla facoltatività o meno della pausa, giova rammentare che l’art. 8, comma 1, del citato d.lgs. 66/2003 non lascia margini interpretativi laddove stabilisce che quando l’orario giornaliero ecceda le 6 (sei) ore “il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
Tale disposizione rende il diritto alla pausa del tutto indisponibile al lavoratore, che quindi non potrà rinunciarvi, poiché il suo recupero delle energie psico-fisiche dal legislatore a tutela e nell’interesse anche della collettività (in tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, sezione III, in sede consultiva in data 8/7/2008).