Domanda
Nel caso di procedura di gara per lavori di riqualificazione di un bene tutelato dalla normativa sui beni culturali, categoria OG 2, come deve essere interpretato l’art. 146 del d.lgs. 50/2016, che al comma 1 “stabilisce il principio che ad eseguire i lavori sui beni culturali possono essere solo i soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni” con riferimento alla figura del consorzio stabile e della consorziata esecutrice?
Risposta
Il quesito in oggetto riguarda una problematica di rilievo, considerato che attiene alla mancata qualificazione di un operatore, con la possibilità che lo stesso possa essere escluso dalla procedura di gara. Sul punto è intervenuta un’interessante pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. VI, sentenza n. 1003 del 2018. Nel caso di specie un Consorzio stabile in possesso della categoria OG 2 specifica per lavori su beni culturali, indicava in sede di offerta una consorziata esecutrice priva di tale qualificazione. Il Comune escludeva l’operatore per violazione dell’art. 146 e del codice dei contratti pubblici e successivo regolamento attuativo D.M. n. 154/2017, in linea con il parere reso dall’ANAC in una vicenda analoga (delibera n. 1239 del 06.12.2017). In particolare l’ANAC aveva ritenuto che nello specifico settore dei beni culturali i Consorzi stabili possono indicare quale esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla legge specialis per l’esecuzione dei lavori oggetti di affidamento anche in ragione di quanto stabilito dall’art. 146, co. 2 del codice dei contratti.
Il Tribunale ha ritenuto quindi corretta l’interpretazione data dalla Stazione Appaltante proprio in ragione delle norme speciali in materia di beni culturali: “L’art. 146 del d.lg. n. 50/2016 in conformità a quanto disposto dagli artt. 9bis e 29 del d.lg. n. 42/2004 ha stabilito il principio che ad eseguire i lavori sui beni culturali possono essere solo i soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni. Milita in questo senso il comma 2, dell’art. 146 sopra citato ma anche il richiamo al d.lg. n. 42/2004. Gli artt. 9bis e 29 del codice stabiliscono, infatti, che gli interventi sui beni culturali posso essere “affidati ed eseguiti” solo da professionisti a ciò qualificati (art. 9bis rubricato “Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali” “1..gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonche’ quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilita’ e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale”; art. 29, comma 6 “…gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.”.