Domanda

Il sindaco del mio comune è tornato dall’assemblea per l’approvazione del bilancio di una nostra partecipata tenutasi il 29 giugno segnalando che il bilancio approvato riporta una perdita di esercizio. Ricordo che c’è una norma che vincola l’ente all’accantonamento di una determinata cifra in tali casi: potete chiarirmi precisamente come si rende necessario agire e come devo procedere contabilmente?

Risposta

Normano la casistica oggetto di quesito i commi 550 e seguenti della Legge di Stabilità 2014 (l. 147/2013) e l’art. 21 d.lgs. 175/2016.

In particolare quest’ultimo per le società partecipate prevede:

“Art. 21 d.lgs. 175/2016 – Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali.
1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell’esercizio successivo, all’importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.

Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile. L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall’anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l’ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l’accantonamento e’ operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) …”.

La norma, in effetti, vincola le amministrazioni ad accantonare nell’anno successivo a quello in cui la società partecipata ha registrato un “risultato di esercizio negativo… non immediatamente ripianato” un importo pari a tale risultato moltiplicato per la percentuale di partecipazione. Dall’anno in corso non è più possibile un accantonamento parziale come previsto per gli anni precedenti dal comma 2 sopra riportato.

In ogni caso l’accantonamento non va fatto qualora la perdita sia immediatamente ripianata, pertanto occorre farsi dar copia del verbale di deliberazione da parte della società per capire se la stessa è stato solo “rinviata a nuovo” (pertanto l’accantonamento si rende necessario) oppure la stessa è stata contestualmente coperta con riserve già iscritte in Patrimonio Netto (in tal caso l’accantonamento non risulta necessario).

Allo stesso modo, qualora negli anni futuri si provveda alla successiva copertura della stessa da parte della società (ad esempio con utili futuri che si creeranno), l’Ente potrà svincolare le somme ora accantonate.

Contabilmente si procede attraverso uno stanziamento sulla seguente codifica:

La cifra stanziata non verrà successivamente impegnata e confluirà in avanzo accantonato nel primo rendiconto utile.

Tale avanzo verrà in futuro alternativamente:
1) liberato a seguito della copertura delle perdite da parte della società;
2) stanziato a finanziamento del conferimento di capitale qualora si rendesse necessaria una copertura della perdita mediante apporto dei soci.