Domanda

Come RUP, su incarico del dirigente, devo predisporre l’atto di nomina della commissione di gara (l’appalto riguarda i servizi di assistenza domiciliare per un importo abbondantemente sotto la soglia comunitaria) mi chiedevo se devo necessariamente proporre una commissione di gara rispettando l’articolo 77 del codice o posso eventualmente prescinderne visto  che – anche secondo quanto affermato da recente giurisprudenza – nel sotto soglia comunitario non si applicano tutte le norme codicistiche.

Risposta

Effettivamente, anche in tempi recentissimi (in particolare, il Tar Lazio, Latina, sez. I, con la sentenza n. 339/2018) si è sostenuto che, nell’ambito degli importi sotto soglia (art. 35 del codice) gran parte del codice dei contratti non trova applicazione.

Nel caso di specie, della sentenza citata, questo giudice ha sostenuto – davanti alle censure di illegittima composizione della commissione di gara – che le norme del codice (in particolare l’art. 77) non troverebbero applicazione nell’aggiudicazione di appalti di importo sotto la soglia comunitaria.

A parere di chi scrive, tale affermazione non appare condivisibile ed anzi appare addirittura “pericolosa”.

E’ bene infatti che la commissione di gara venga sempre costituita secondo regole di competenza, imparzialità e trasparenza.

I commissari devono essere esperti del settore (il collegio deve assicurare una competenza complessiva non specifica in ogni commissario) e, soprattutto, devono essere verificate eventuali incompatibilità (ai sensi dell’articolo 77).

Sarebbe bene se la stazione appaltante si desse un proprio regolamento interno o almeno un indirizzo di carattere generale (a sommesso avviso è sufficiente anche una delibera di giunta) in cui si  precisano le modalità da seguire nella nomina dei commissari soprattutto se esterni.

Sulla questione della partecipazione in commissione del RUP o del responsabile del servizio è bene che chi abbia effettivamente predisposto “le regole della gara” non prenda parte ai lavori della commissione.

Perché, pur vero che la giurisprudenza appare, sul punto, abbastanza ondivaga e contraddittoria è bene inserire in commissione soggetti totalmente estranei alla redazione degli atti di gara in modo da assicurare la massima trasparenza e prevenire ogni tipo di rilievo.

Da rammentare che la determina di nomina della commissione deve essere pubblicata ai sensi dell’art. 29 del codice dei contratti così come debbono essere pubblicati i curricula dei commissari.