Domanda
Nel nostro comune domenica prossima si svolgeranno le elezioni comunali. Ci è pervenuta in questi giorni la comunicazione da parte della locale Procura della Repubblica che ad un cittadino è stata applicata la pena accessoria della “incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per anni 1”.
In quanto pena accessoria, comporta anche la perdita della capacità elettorale? Trovandoci nell’imminenza delle elezioni dobbiamo provvedere secondo la procedura prevista dall’art. 32-ter del d.p.r. 223/1967 (provvedimento del Sindaco e ritiro della tessera elettorale)?
Risposta
L’art. 2 del D.P.R. 223/1967 prevede che non sono elettori:
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione è una pena accessoria prevista dall’art. 32-ter del codice penale, che comporta l’incapacità di concludere contratti con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, ma non prevede la perdita della capacità elettorale.
Pertanto, non si dovrà applicare la procedura prevista dall’art. 32-ter del d.p.r. 223/1967, considerato il fatto che il cittadino mantiene la capacità elettorale e può pertanto votare.