Domanda
L’ente mi ha attribuito le funzioni inerenti la gestione dei servizi sociali e, conseguentemente, i relativi affidamenti. Quali strumenti possono essere utilizzati?
Risposta
Nell’attuale contesto economico e sociale la materia, caratterizzata dalla specificità culturale del territorio di riferimento e dalla delicatezza delle prestazioni, assume particolare importanza. Diverse sono le fonti normative che riguardano i servizi sociali, tra le più rilevanti si evidenziano:
- la legislazione regionale, in quanto i servizi sociali sono materia esclusiva delle regioni;
- il d.lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’art. 128 che definisce i servizi sociali;
- la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e i relativi DPCM attuativi;
- la direttiva appalti 2014/24/UE e quella sulle concessioni 2014/23/UE e il conseguente codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017;
- il d.lgs. 117/2017 “Codice del terzo settore”.
Questa coesistenza di norme deriva dalla discrezionalità lasciata agli stati membri sulle modalità organizzative e gestionali dei servizi sociali.
Pertanto, accanto agli strumenti tradizionali di programmazione e affidamento dei citati servizi derivanti dal d.lgs. 50/2016, ovvero contratti e concessioni, si possono individuare modalità alternative, quali:
a) autorizzazione, accreditamento;
b) co-progettazione, co-programmazione;
c) convenzioni dirette con associazioni,
d) sovvenzioni/finanziamenti.
Per un approfondimento si rinvia alle deliberazioni ANAC n. 966/2016, n. 32/2016 e al codice del terzo settore, in particolare agli artt. 55, 56 e 57.
In base agli specifici obiettivi che l’Amministrazione vuole perseguire, potranno quindi utilizzarsi strumenti caratterizzati da una logica concorrenziale/competitiva (appalto e concessione), ovvero strumenti caratterizzati dalla natura collaborativa con i soggetti del terzo settore, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.